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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 19

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE - MODIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 27 giugno 1978

Art. 13
Agli interventi finanziari a favore di operatori privati, di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge, sono riservate sugli stanziamenti poliennali quote non inferiori al 30% per i contributi in conto capitale e non inferiori al 50% per i contributi in conto ammortamento mutui.
In mancanza di domande d' importo adeguato all'assorbimento delle quote fissate nel precedente comma, i finanziamenti vengono trasferiti a favore delle iniziative di cui all'art. 1 della presente legge.

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