Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 19

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE - MODIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 27 giugno 1978

Art. 14
Per il quadriennio 1978- 1981, per gli interventi previsti dalla legge regionale 14 marzo 1975 n. 16, come modificata dalla presente, a favore di enti locali territoriali e dei loro consorzi i contributi in conto capitale possono essere elevati fino al 90% e i contributi in conto ammortamento mutui fino al 9%.
Le Amministrazioni provinciali e il Comitato circondariale di Rimini provvedono alla definizione delle pratiche relative agli interventi finanziati negli esercizi 1975, 1976, 1977 sulla base delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo la facoltà per essi di elevare l'entità dei contributi a favore degli enti locali territoriali e dei loro consorzi fino al limite indicato nel comma precedente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie ad essi attribuite.

Espandi Indice