Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 19

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE - MODIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 27 giugno 1978

Art. 15
Fino al 31 dicembre 1979 a favore di operatori privati delle zone dell'Appennino indicate nella legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973, possono essere concessi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 14 marzo 1975 n. 16 Sito esterno, contributi per l'acquisto di immobili destinati all'ampliamento e miglioramento delle attività in atto.
I contributi di cui al precedente comma sono concessi in conto capitale in misura non superiore ad un terzo della comprovata spesa di acquisto e, comunque, per un importo massimo di L.5.000.000.
In alternativa può essere richiesto il contributo in conto interessi previsto dall'art. 4 primo comma della presente legge e per un mutuo non superiore a L.15.000.000.
Gli immobili acquistati col contributo regionale non possono essere venduti prima che sia trascorso un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo.

Espandi Indice