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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 19

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE - MODIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 27 giugno 1978

Art. 2
L'articolo 4 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e contributi annui costanti per la estinzione delle rate dei mutui, nei modi e nei limiti indicati al successivo art. 5, a operatori privati per: a) costruzione, ampliamento (inteso come aumento della capacità ricettiva) di esercizi alberghieri da realizzarsi nell'Appennino emiliano - romagnolo, con esclusione di alberghi classificati o da classificare di lusso nonchè per trasformazione di fabbricati in esercizi alberghieri. Nella trasformazione di fabbricati in esercizi alberghieri sarà considerata ammissibile la sola spesa di trasformazione, con esclusione dell'eventuale costo di acquisto del fabbricato; b) miglioramento, ammodernamento, completamento ed ampliamento (che non comporti aumento della capacità ricettiva, salvo quanto specificato nel successivo capo), arredamento e rinnovo dell'arredamento di esercizi alberghieri esistenti, con esclusione degli alberghi di lusso. Sono considerate opere di miglioramento anche gli interventi che aumentano la capacità ricettiva del singolo esercizio fino al massimo di trentacinque camere; c) costruzione di impianti o acquisto di attrezzature per il loro uso in comune o per la gestione in comune di servizi da parte di operatori turistici associati; d) costruzione, ampliamento e ammodernamento di campings e villaggi turistici di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 Sito esterno

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