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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 19

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE - MODIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 27 giugno 1978

Art. 4
L'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" A favore degli operatori privati, per la realizzazione delle iniziative indicate ai punti b), c), d), e) dell'articolo 4 ed in alternativa alle provvidenze previste nel precedente articolo, possono essere concessi contributi in conto interessi, su prestiti cambiari con ammortamento fino a cinque anni, nella misura massima dell'11% per interventi da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano - romagnolo e nei comuni del basso ferrarese indicati all'articolo 3, e del 9,50% per interventi da realizzarsi nelle restanti zone del territorio regionale. L'importo da ammettere a contributo non potrà essere superiore all'intera spesa ammissibile e, in ogni caso, non superiore a L.200.000.000. "

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