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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 19

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE - MODIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 27 giugno 1978

Art. 6
L'articolo 9 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" La Giunta regionale, sulla base di piani formulati dai Comitati comprensoriali con il concorso delle comunità montane, propone al Consiglio regionale la ripartizione territoriale e settoriale delle somme stanziate nel bilancio poliennale con criteri di concentrazione e non diffusivi sul territorio, nonchè la determinazione dei criteri di priorità. Qualora i Comitati comprensoriali non provvedano nel termine di 30 giorni dalla richiesta della Regione a trasmettere i piani, il Consiglio regionale provvederà ugualmente alla ripartizione dei fondi di cui al primo comma del presente articolo. In ogni caso, la ripartizione territoriale e settoriale dovrà complessivamente realizzare una riserva del 50% delle somme stanziate nel bilancio poliennale per gli interventi nelle zone dell'Appennino emiliano - romagnolo indicate nella legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973

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