Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 19

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE - MODIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 27 giugno 1978

Art. 7
L'articolo 11 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" Le domande di contributo da parte dei privati e degli enti di cui all'art. 2, penultimo ed ultimo comma (esclusi gli Enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo), devono essere presentate al Sindaco del Comune ove vengono realizzate le iniziative. Il Sindaco del Comune, sentita una apposita Commissione consiliare integrata da rappresentanti delle organizzazioni del settore, provvede a trasmettere alla Regione e al Comitato comprensoriale, entro quaranta giorni dalla loro presentazione, le domande con il parere sulla loro ammissibilità a contributo, sulla validità economico - turistica delle iniziative e sulla loro conformità agli strumenti urbanistici adottati. Il Consiglio comunale determina la composizione della Commissione di cui al comma precedente e le modalità per la sua costituzione e il suo funzionamento. Il Sindaco, prima di esprimere il parere sulla validità economico - turistica delle domande, deve trasmetterle al Comitato esecutivo dell'Ente provinciale per il turismo, il quale può esprimersi nel termine di quindici giorni. Scaduto il termine dei quaranta giorni, le domande vanno comunque trasmesse alla Regione e al Comitato comprensoriale, il cui Ufficio di presidenza può esprimere alla Regione nel termine di quindici giorni parere di conformità delle domande stesse ai piani di cui al precedente art. 9. Le domande dovranno essere corredate da una relazione descrittiva, da un progetto di massima, da un dettagliato preventivo di spesa e da un piano economico - finanziario se si tratta di opere; da un preventivo di spesa e da una relazione descrittiva, se si tratta di mobili, attrezzature e arredi. Nella domanda dovrà altresì essere indicato l'istituto di credito col quale il richiedente intende contrarre il mutuo o il prestito, nel caso di contributi in conto interessi. Qualora le domande siano presentate da società legalmente costituite dovrà essere allegato anche il certificato della cancelleria del Tribunale presso cui la società è iscritta, attestante le persone autorizzate a rappresentarla legalmente. Qualora trattisi di una società di fatto, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti. Il Presidente della Giunta regionale potrà inoltre richiedere, in sede di istruttoria della pratica, altri documenti che siano ritenuti necessari ai fini della concessione dei contributi. "

Espandi Indice