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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 19

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE - MODIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 27 giugno 1978

Art. 8
L'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" Le domande degli enti di cui al primo comma dell' articolo 2 e degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, sono presentate al Sindaco del Comune in cui vengono realizzate le iniziative, il quale provvede a trasmetterle al Presidente della Regione e al Comitato comprensoriale nei termini e con le modalità indicate nel precedente articolo. Le domande dei comuni interessati vanno trasmesse direttamente al Presidente della Regione e al Comitato comprensoriale. Le domande dovranno essere corredate dall'atto deliberativo che approva l'iniziativa, dal progetto esecutivo e del piano finanziario. "

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