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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1978, n. 19

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' TURISTICHE E PER LA REALIZZAZIONE O IL MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E A FAVORE DI OPERATORI PER LA COSTRUZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE ALBERGHIERE E PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATE - MODIFICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 27 giugno 1978

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" Gli interventi finanziari a favore degli enti di cui al precedente articolo 2 sono determinati nel modo seguente: a) contributi in conto capitale, nella misura massima del 70% sulla intera spesa riconosciuta ammissibile, per iniziative da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano - romagnolo, indicate nella legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973
Art. 2
L'articolo 4 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e contributi annui costanti per la estinzione delle rate dei mutui, nei modi e nei limiti indicati al successivo art. 5, a operatori privati per: a) costruzione, ampliamento (inteso come aumento della capacità ricettiva) di esercizi alberghieri da realizzarsi nell'Appennino emiliano - romagnolo, con esclusione di alberghi classificati o da classificare di lusso nonchè per trasformazione di fabbricati in esercizi alberghieri. Nella trasformazione di fabbricati in esercizi alberghieri sarà considerata ammissibile la sola spesa di trasformazione, con esclusione dell'eventuale costo di acquisto del fabbricato; b) miglioramento, ammodernamento, completamento ed ampliamento (che non comporti aumento della capacità ricettiva, salvo quanto specificato nel successivo capo), arredamento e rinnovo dell'arredamento di esercizi alberghieri esistenti, con esclusione degli alberghi di lusso. Sono considerate opere di miglioramento anche gli interventi che aumentano la capacità ricettiva del singolo esercizio fino al massimo di trentacinque camere; c) costruzione di impianti o acquisto di attrezzature per il loro uso in comune o per la gestione in comune di servizi da parte di operatori turistici associati; d) costruzione, ampliamento e ammodernamento di campings e villaggi turistici di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326 Sito esterno
Art. 3
L'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" Gli interventi finanziari di cui al precedente articolo 4 a favore di operatori privati sono così determinati: a) contributi costanti annui ventennali nella misura massima dell'8% sul 75% della spesa riconosciuta ammissibile per le iniziative di cui al punto a) del precedente articolo 4. Qualora si tratti di ampliamento di esercizi esistenti, l'importo del contributo può essere commisurato all' intera spesa ammissibile. L'importo da ammettere a contributo non potrà comunque essere superiore al mutuo concesso e non superiore, in ogni caso, a L.500.000.000; b) contributi annui costanti decennali nella misura massima del 7% sull'intera spesa ritenuta ammissibile per le iniziative indicate ai punti b), c), d) ed e) del precedente articolo 4. L'importo da ammettere a contributo non potrà essere superiore a quello del mutuo concesso e, in ogni caso, non superiore a L.300.000.000; c) contributi in conto capitale nella misura massima del 60% della spesa ammissibile a contributo e su un importo massimo di spesa di L.20.000.000 per gli interventi di cui al punto f) del precedente articolo 4; d) in alternativa ai contributi costanti annui di cui al punto b) del presente articolo possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 35% della spesa riconosciuta ammissibile. L'importo ammissibile a contributo non potrà essere superiore a L.70.000.000. Qualora le iniziative indicate all'articolo 4, lettere b), c), d) ed e), siano realizzate nelle zone dell'Appennino agosto 1973, numero 30, e nei comuni del basso ferrarese indicati al punto a) dell'articolo 3 della presente legge, i contributi costanti annui previsti al punto b) del presente articolo possono essere elevati fino all'8% e i contributi in conto capitale previsti al punto d), possono essere elevati fino al 40%. "
Art. 4
L'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" A favore degli operatori privati, per la realizzazione delle iniziative indicate ai punti b), c), d), e) dell'articolo 4 ed in alternativa alle provvidenze previste nel precedente articolo, possono essere concessi contributi in conto interessi, su prestiti cambiari con ammortamento fino a cinque anni, nella misura massima dell'11% per interventi da realizzarsi nelle zone dell'Appennino emiliano - romagnolo e nei comuni del basso ferrarese indicati all'articolo 3, e del 9,50% per interventi da realizzarsi nelle restanti zone del territorio regionale. L'importo da ammettere a contributo non potrà essere superiore all'intera spesa ammissibile e, in ogni caso, non superiore a L.200.000.000. "
Art. 5
Gli articoli 8, 10, 13 e 14 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, sono soppressi.
Art. 6
L'articolo 9 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" La Giunta regionale, sulla base di piani formulati dai Comitati comprensoriali con il concorso delle comunità montane, propone al Consiglio regionale la ripartizione territoriale e settoriale delle somme stanziate nel bilancio poliennale con criteri di concentrazione e non diffusivi sul territorio, nonchè la determinazione dei criteri di priorità. Qualora i Comitati comprensoriali non provvedano nel termine di 30 giorni dalla richiesta della Regione a trasmettere i piani, il Consiglio regionale provvederà ugualmente alla ripartizione dei fondi di cui al primo comma del presente articolo. In ogni caso, la ripartizione territoriale e settoriale dovrà complessivamente realizzare una riserva del 50% delle somme stanziate nel bilancio poliennale per gli interventi nelle zone dell'Appennino emiliano - romagnolo indicate nella legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973
Art. 7
L'articolo 11 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" Le domande di contributo da parte dei privati e degli enti di cui all'art. 2, penultimo ed ultimo comma (esclusi gli Enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo), devono essere presentate al Sindaco del Comune ove vengono realizzate le iniziative. Il Sindaco del Comune, sentita una apposita Commissione consiliare integrata da rappresentanti delle organizzazioni del settore, provvede a trasmettere alla Regione e al Comitato comprensoriale, entro quaranta giorni dalla loro presentazione, le domande con il parere sulla loro ammissibilità a contributo, sulla validità economico - turistica delle iniziative e sulla loro conformità agli strumenti urbanistici adottati. Il Consiglio comunale determina la composizione della Commissione di cui al comma precedente e le modalità per la sua costituzione e il suo funzionamento. Il Sindaco, prima di esprimere il parere sulla validità economico - turistica delle domande, deve trasmetterle al Comitato esecutivo dell'Ente provinciale per il turismo, il quale può esprimersi nel termine di quindici giorni. Scaduto il termine dei quaranta giorni, le domande vanno comunque trasmesse alla Regione e al Comitato comprensoriale, il cui Ufficio di presidenza può esprimere alla Regione nel termine di quindici giorni parere di conformità delle domande stesse ai piani di cui al precedente art. 9. Le domande dovranno essere corredate da una relazione descrittiva, da un progetto di massima, da un dettagliato preventivo di spesa e da un piano economico - finanziario se si tratta di opere; da un preventivo di spesa e da una relazione descrittiva, se si tratta di mobili, attrezzature e arredi. Nella domanda dovrà altresì essere indicato l'istituto di credito col quale il richiedente intende contrarre il mutuo o il prestito, nel caso di contributi in conto interessi. Qualora le domande siano presentate da società legalmente costituite dovrà essere allegato anche il certificato della cancelleria del Tribunale presso cui la società è iscritta, attestante le persone autorizzate a rappresentarla legalmente. Qualora trattisi di una società di fatto, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti. Il Presidente della Giunta regionale potrà inoltre richiedere, in sede di istruttoria della pratica, altri documenti che siano ritenuti necessari ai fini della concessione dei contributi. "
Art. 8
L'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" Le domande degli enti di cui al primo comma dell' articolo 2 e degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, sono presentate al Sindaco del Comune in cui vengono realizzate le iniziative, il quale provvede a trasmetterle al Presidente della Regione e al Comitato comprensoriale nei termini e con le modalità indicate nel precedente articolo. Le domande dei comuni interessati vanno trasmesse direttamente al Presidente della Regione e al Comitato comprensoriale. Le domande dovranno essere corredate dall'atto deliberativo che approva l'iniziativa, dal progetto esecutivo e del piano finanziario. "
Art. 9
L'articolo 15 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" I contributi sono concessi per opere ed impianti iniziati dopo il 1 gennaio 1978 e per forniture eseguite dopo tale data. I contributi possono essere concessi anche per opere od impianti iniziati o per forniture eseguite prima di tale data ma dopo il 1 gennaio 1974 a condizione che gli interessati abbiano già presentato domanda di contributi negli anni 1975, 1976, 1977, nei termini previsti dagli enti delegati. La spesa per l'acquisto del terreno per le opere ed impianti ammessi a contributo verrà determinata in conformità all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno
Art. 10
L'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede bimestralmente all'esame delle domande pervenute alla Regione. Provvede, altresì, a) per gli enti locali e loro consorzi, per le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e per gli Enti provinciali per il turismo: alla approvazione di progetti di intervento e alla concessione dei contributi; b) per gli altri enti e per i privati: alla concessione provvisoria dei contributi. Nei provvedimenti di concessione, da adottarsi sulla base dei criteri di priorità e tenuto conto della ripartizione territoriale e settoriale dei fondi, approvati dal Consiglio regionale, dovrà essere indicato il termine entro il quale l'opera deve essere ultimata o la fornitura eseguita. Prima del provvedimento di concessione definitiva, in concomitanza con la liquidazione del contributo, i privati e gli enti di cui al punto b) devono trasmettere anche la documentazione definitiva ritenuta necessaria. "
Art. 11
L'articolo 17 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" I contributi in conto capitale agli operatori privati di cui all'articolo 5, lettera c) e agli enti di cui all'articolo 2, penultimo ed ultimo comma, della presente legge, ad eccezione degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, saranno erogati sulla base del provvedimento definitivo di concessione e di liquidazione della spesa, previo accertamento della avvenuta realizzazione delle opere o dell' avvenuta fornitura od acquisto. Possono essere concessi acconti sulla base di stati di avanzamento vistati dai Comuni in cui viene realizzata l'iniziativa. I contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, agli Enti provinciali per il turismo e alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, saranno erogati con gli stessi criteri stabiliti nel comma precedente, fatta eccezione per le opere, impianti e servizi sui quali la erogazione sarà effettuata con le seguenti modalità: a) 50% previa produzione, da parte degli enti beneficiari, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta; b) 40% previa dimostrazione da parte degli enti beneficiari di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera a); c) 10% in sede di omologazione degli atti di collaudo. I contributi in conto interessi a favore degli operatori privati e a favore degli enti di cui all'articolo 2, penultimo ed ultimo comma, esclusi gli Enti provinciali per il turismo e le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, saranno erogati dalla Regione all'istituto bancario in rate semestrali posticipate al pagamento della prima rata di ammortamento del mutuo o del prestito sulla base del provvedimento definitivo di liquidazione previo accertamento della realizzazione delle opere o dell'avvenuta fornitura o acquisto. Qualora l'istituto bancario al momento della emanazione del provvedimento definitivo di liquidazione del contributo avesse già accordato il mutuo o il prestito, la Regione corrisponderà il contributo sulle rate già scadute all'istituto stesso che provvederà a regolare i rapporti conseguenti con il beneficiario. Gli interessi su eventuali anticipazioni bancarie od operazioni di preammortamento restano a carico del mutuatario. Per i contributi annui costanti a favore di enti locali territoriali e a favore degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, la erogazione potrà essere disposta sulla base del provvedimento di concessione del contributo di cui al precedente articolo 16, alla scadenza della prima rata semestrale posticipata del mutuo. Nel caso il beneficiario dei contributi non realizzi l'iniziativa entro i termini previsti nell'atto di concessione, sarà provveduto alla revoca della concessione e al recupero dei contributi eventualmente erogati. Qualora l'onere effettivamente sostenuto sia inferiore alla spesa presa a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto, in sede di liquidazione, in misura proporzionale. Qualora invece l'onere sia superiore in dipendenza di aumento dei costi unitari, il contributo potrà essere integrato in relazione alle disponibilità finanziarie esistenti. "
Art. 12
L'articolo 19 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16, è così modificato:
" La concessione dei contributi può essere revocata: a) quando l'iniziativa non venga realizzata entro i termini fissati dal provvedimento di concessione o non venga realizzata in conformità alla documentazione presentata, salvo il caso che la variazione non sia stata preventivamente autorizzata, o non venga presentata la documentazione richiesta; b) quando vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa. La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogata, ai sensi del RD 14 aprile 1910 n. 639. "
Art. 13
Agli interventi finanziari a favore di operatori privati, di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge, sono riservate sugli stanziamenti poliennali quote non inferiori al 30% per i contributi in conto capitale e non inferiori al 50% per i contributi in conto ammortamento mutui.
In mancanza di domande d' importo adeguato all'assorbimento delle quote fissate nel precedente comma, i finanziamenti vengono trasferiti a favore delle iniziative di cui all'art. 1 della presente legge.
Art. 14
Per il quadriennio 1978- 1981, per gli interventi previsti dalla legge regionale 14 marzo 1975 n. 16, come modificata dalla presente, a favore di enti locali territoriali e dei loro consorzi i contributi in conto capitale possono essere elevati fino al 90% e i contributi in conto ammortamento mutui fino al 9%.
Le Amministrazioni provinciali e il Comitato circondariale di Rimini provvedono alla definizione delle pratiche relative agli interventi finanziati negli esercizi 1975, 1976, 1977 sulla base delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo la facoltà per essi di elevare l'entità dei contributi a favore degli enti locali territoriali e dei loro consorzi fino al limite indicato nel comma precedente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie ad essi attribuite.
Art. 15
Fino al 31 dicembre 1979 a favore di operatori privati delle zone dell'Appennino indicate nella legge regionale n. 30 del 17 agosto 1973, possono essere concessi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 14 marzo 1975 n. 16 Sito esterno, contributi per l'acquisto di immobili destinati all'ampliamento e miglioramento delle attività in atto.
I contributi di cui al precedente comma sono concessi in conto capitale in misura non superiore ad un terzo della comprovata spesa di acquisto e, comunque, per un importo massimo di L.5.000.000.
In alternativa può essere richiesto il contributo in conto interessi previsto dall'art. 4 primo comma della presente legge e per un mutuo non superiore a L.15.000.000.
Gli immobili acquistati col contributo regionale non possono essere venduti prima che sia trascorso un periodo di cinque anni dalla concessione del contributo.
Art. 16
Per l'attuazione della presente legge è disposta, per il quadriennio 1978- 1981, la seguente autorizzazione complessiva di spesa:
a)Contributi in capitale ai sensi degli artt. 3- lettere a), b) e 5- lettere c), d): L.14.600.000.000, di cui L.2.000.000.000 a carico dell'esercizio 1978, già autorizzati dall'art. 13 della legge regionale " Provvedimento generale di rifinanziamento sul bilancio della Regione Emilia - Romagna di leggi organiche regionali e statali per il periodo di validità del piano pluriennale 1978- 1981, a norma dell'art. 12 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977 n. 31 ", approvato contemporaneamente alla legge di approvazione del bilancio 1978, e già iscritti in bilancio sul capitolo 25640;
b)Contributi in conto ammortamento di mutui ai sensi degli artt. 3 - lettere c), d) e 5 - lettere a), b):
Esercizio 1979 Limite d' impegno L.1.000.000.000
Esercizio 1980Limite d' impegno L.1.500.000.000
Esercizio 1981Limite d' impegno L.1.500.000.000
Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge a partire dall'esercizio finanziario 1979, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante la utilizzazione delle risorse finanziarie individuate dal bilancio pluriennale 1978- 1981 approvato contestualmente al bilancio annuale per l'esercizio 1978, nelle apposite voci di spesa previste nel programma 01 Turismo ed Industria Alberghiera - Settore 04 - Sezione 3a - Attività Produttive, la cui copertura è garantita anno per anno nel contesto del bilancio pluriennale medesimo, dalle entrate proprie della Regione e mediante il ricorso al credito.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 giugno 1978

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