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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 luglio 1978, n. 20

MODALITA' E CRITERI PER IL PASSAGGIO AI COMUNI DEI BENI, DEL PERSONALE E DI OGNI ALTRO RAPPORTO GIURIDICO DEI PATRONATI SCOLASTICI E DEI LORO CONSORZI PROVINCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 dell' 11 luglio 1978

Art. 2
I presidenti di Patronati scolastici, in carica alla data della soppressione degli enti medesimi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettueranno l'inventario dei beni immobili e mobili di proprietà dell'ente, la individuazione e la descrizione di ogni altro rapporto giuridico facente capo all'ente alla data del 31 dicembre 1977, nonchè la ricognizione del personale dipendente in servizio alla stessa data, e li trasmetteranno alla Giunta regionale ed al Comune competente.

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