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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 luglio 1978, n. 20

MODALITA' E CRITERI PER IL PASSAGGIO AI COMUNI DEI BENI, DEL PERSONALE E DI OGNI ALTRO RAPPORTO GIURIDICO DEI PATRONATI SCOLASTICI E DEI LORO CONSORZI PROVINCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 dell' 11 luglio 1978

Art. 3
I beni immobili e mobili, i rapporti giuridici di cui al precedente articolo, facenti capo a ciascun Patronato scolastico, passano al Comune competente.
Al suddetto Comune è altresì trasferito il personale dipendente dal Patronato scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonchè il personale dipendente, non insegnante, con rapporto di lavoro a tempo determinato, in servizio da non meno di tre anni scolastici, per non meno di sette mesi di attività per ciascun anno scolastico e con un orario di lavoro settimanale non inferiore ad ore 28.
I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono disposti con deliberazione della Giunta comunale, in base alle operazioni effettuate a norma del precedente articolo.

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