LEGGE REGIONALE 07 luglio 1978, n. 20
MODALITA' E CRITERI PER IL PASSAGGIO AI COMUNI DEI BENI, DEL PERSONALE E DI OGNI ALTRO RAPPORTO GIURIDICO DEI PATRONATI SCOLASTICI E DEI LORO CONSORZI PROVINCIALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 dell' 11 luglio 1978
Art. 4
La trascrizione dei beni immobili e dei beni mobili registrati nonchè le relative volture catastali sono effettuate ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 26, 43 e seguenti del codice civile, in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimenti patrimoniali dallo Stato alle Regioni.
L'attribuzione al patrimonio comunale ha luogo allo stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova e con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni e arredi al servizio degli stessi.