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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 luglio 1978, n. 20

MODALITA' E CRITERI PER IL PASSAGGIO AI COMUNI DEI BENI, DEL PERSONALE E DI OGNI ALTRO RAPPORTO GIURIDICO DEI PATRONATI SCOLASTICI E DEI LORO CONSORZI PROVINCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 dell' 11 luglio 1978

Art. 6
Gli insegnanti elementari di ruolo, assegnati ai Patronati scolastici ed ai consorzi provinciali dei patronati scolastici ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 Sito esterno, vengono inquadrati nel ruolo unico regionale alla condizione di aver presentato domanda di trasferimento alla Regione a mente del secondo comma dell'art. 6 del DPR 14 gennaio 1972, n. 3 Sito esterno, e di essere in servizio presso i Patronati e loro consorzi alla data del 31 dicembre 1977.
Le modalità di inquadramento del personale di cui al comma precedente vengono stabilite dalla legge regionale di cui al primo comma dell'art. 5 della presente legge. L'inquadramento avrà effetto ai fini giuridici ed economici a decorrere dall'1 gennaio 1978.
Il personale di cui al presente articolo può essere distaccato a prestare servizio presso i Comuni, per l'esercizio di compiti attinenti l'assistenza scolastica.

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