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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 luglio 1978, n. 20

MODALITA' E CRITERI PER IL PASSAGGIO AI COMUNI DEI BENI, DEL PERSONALE E DI OGNI ALTRO RAPPORTO GIURIDICO DEI PATRONATI SCOLASTICI E DEI LORO CONSORZI PROVINCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 dell' 11 luglio 1978

Art. 9
I Comuni, che all'entrata in vigore della presente legge risultino anche parzialmente usuari dei beni trasferiti ad altri Comuni ai sensi della presente legge, possono ottenere di continuare l'uso dei beni stessi, mediante apposite convenzioni con il Comune cui il bene è stato trasferito, qualora quest' ultimo non realizzi un utilizzo integrale del bene stesso.

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