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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 07 luglio 1978, n. 20

MODALITA' E CRITERI PER IL PASSAGGIO AI COMUNI DEI BENI, DEL PERSONALE E DI OGNI ALTRO RAPPORTO GIURIDICO DEI PATRONATI SCOLASTICI E DEI LORO CONSORZI PROVINCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 dell' 11 luglio 1978

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La presente legge determina modalità e criteri per il passaggio dei beni e del personale dei Patronati scolastici e dei loro consorzi provinciali ai Comuni, ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
Le funzioni di assistenza scolastica già spettanti ai Patronati scolastici ed ai loro consorzi sono esercitate dai Comuni in connessione con ogni altro intervento in materia di diritto allo studio.
Art. 2
I presidenti di Patronati scolastici, in carica alla data della soppressione degli enti medesimi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettueranno l'inventario dei beni immobili e mobili di proprietà dell'ente, la individuazione e la descrizione di ogni altro rapporto giuridico facente capo all'ente alla data del 31 dicembre 1977, nonchè la ricognizione del personale dipendente in servizio alla stessa data, e li trasmetteranno alla Giunta regionale ed al Comune competente.
Art. 3
I beni immobili e mobili, i rapporti giuridici di cui al precedente articolo, facenti capo a ciascun Patronato scolastico, passano al Comune competente.
Al suddetto Comune è altresì trasferito il personale dipendente dal Patronato scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonchè il personale dipendente, non insegnante, con rapporto di lavoro a tempo determinato, in servizio da non meno di tre anni scolastici, per non meno di sette mesi di attività per ciascun anno scolastico e con un orario di lavoro settimanale non inferiore ad ore 28.
I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono disposti con deliberazione della Giunta comunale, in base alle operazioni effettuate a norma del precedente articolo.
Art. 4
La trascrizione dei beni immobili e dei beni mobili registrati nonchè le relative volture catastali sono effettuate ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 26, 43 e seguenti del codice civile, in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimenti patrimoniali dallo Stato alle Regioni.
L'attribuzione al patrimonio comunale ha luogo allo stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova e con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni e arredi al servizio degli stessi.
Art. 5
All'inquadramento del personale nei ruoli organici dei Comuni, che ha effetto dall'1 gennaio 1978, si provvede con le modalità che saranno indicate in apposita legge regionale, da emanarsi entro il 31 dicembre 1978.
Fino alla definizione dell'inquadramento di cui al precedente comma, al personale interessato continuano ad applicarsi, da parte dei Comuni, le norme relative allo stato giuridico e al trattamento economico in godimento presso i Patronati scolastici e i consorzi dei Patronati di appartenenza.
A decorrere dalla data di inquadramento tale personale sarà iscritto, ai fini del trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza, all'INADEL e alla CPDEL.
Art. 6
Gli insegnanti elementari di ruolo, assegnati ai Patronati scolastici ed ai consorzi provinciali dei patronati scolastici ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 Sito esterno, vengono inquadrati nel ruolo unico regionale alla condizione di aver presentato domanda di trasferimento alla Regione a mente del secondo comma dell'art. 6 del DPR 14 gennaio 1972, n. 3 Sito esterno, e di essere in servizio presso i Patronati e loro consorzi alla data del 31 dicembre 1977.
Le modalità di inquadramento del personale di cui al comma precedente vengono stabilite dalla legge regionale di cui al primo comma dell'art. 5 della presente legge. L'inquadramento avrà effetto ai fini giuridici ed economici a decorrere dall'1 gennaio 1978.
Il personale di cui al presente articolo può essere distaccato a prestare servizio presso i Comuni, per l'esercizio di compiti attinenti l'assistenza scolastica.
Art. 7
I Comuni subentrano nella titolarità di tutti i rapporti attivi o passivi e processuali in corso alla data del 31 dicembre 1977, facenti capo al disciolto Patronato.
Art. 8
I beni, il personale, i rapporti giuridici appartenenti ai consorzi provinciali dei Patronati scolastici sono attribuiti al competente Comune capoluogo di provenienza, secondo le modalità previste dalla presente legge.
Art. 9
I Comuni, che all'entrata in vigore della presente legge risultino anche parzialmente usuari dei beni trasferiti ad altri Comuni ai sensi della presente legge, possono ottenere di continuare l'uso dei beni stessi, mediante apposite convenzioni con il Comune cui il bene è stato trasferito, qualora quest' ultimo non realizzi un utilizzo integrale del bene stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 luglio 1978

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