LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 22
PRESTITI PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 13 luglio 1978
Art. 10
Le assegnazioni a favore di ciascun istituto di credito od ente autorizzato che abbia stipulato la convenzione di cui al precedente art. 4, verranno disposte dalla giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.
I decreti del presidente della giunta regionale di variazione del tasso agevolato a carico dei beneficiari, di cui al secondo comma del precedente art. 4, saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.