LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 22
PRESTITI PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 13 luglio 1978
Art. 2
L'entità dei prestiti non potrà superare il 75% della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 90% quando trattisi di coltivatori diretti singoli od associati, di cooperative di conduzione terreni, di cooperative di gestione delle macchine agricole e di stalle sociali.