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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 22

PRESTITI PER LO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 91 del 13 luglio 1978

Art. 2
L'entità dei prestiti non potrà superare il 75% della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 90% quando trattisi di coltivatori diretti singoli od associati, di cooperative di conduzione terreni, di cooperative di gestione delle macchine agricole e di stalle sociali.

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