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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 23

LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 13 luglio 1978

Art. 4
Rilascio della licenza
Il rilascio della licenza di pesca è delegato al Comune di residenza del richiedente. Il Comune, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento delle tasse e soprattasse di cui al successivo art. 7, rilascia la licenza su esemplari editi dalla Regione in conformità ai modelli di cui al successivo art. 11 e corrispondenti ai tipi A e B di cui al precedente articolo.
Ogni tipo di licenza deve avere una numerazione a carattere regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome e fotografia del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice attribuito dalla Regione al titolare e, per la licenza di tipo B, la professione.

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