Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 23

LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 13 luglio 1978

Art. 7
Tasse e soprattasse
Le tasse e le soprattasse per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono quelle indicate dalle vigenti norme regionali sulla disciplina delle concessioni regionali.
L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non è in regola con il versamento delle tasse e soprattasse di cui al precedente primo comma. La ricevuta del versamento deve essere esibita, unitamente alla licenza, ad ogni richiesta del personale di vigilanza.
Il versamento è valido per un periodo di giorni 365, decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza, e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.
L'introito delle tasse e delle soprattasse di cui al primo comma viene destinato dalla Regione ad incrementare la fauna ittica nelle acque interne pubbliche, alla organizzazione della vigilanza, allo sviluppo delle attività tecnico - amministrative, sportive e ricreative, alla promozione dell'educazione sportiva, faunistica e piscatoria delle popolazioni e dei pescatori, nonchè alla promozione delle altre attività inerenti il settore del tempo libero.

Espandi Indice