LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 23
LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 13 luglio 1978
Art. 9
Sospensioni e revoche
Nei casi previsti dalle norme regionali, ovvero nei casi di recidività specifica, la licenza viene sospesa fino ad un massimo di cinque anni oppure revocata con conseguente ritiro del documento.