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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 23

LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 10
I pescatori in possesso della licenza di tipo A che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non siano iscritti negli elenchi di cui alla legge dello Stato 13 marzo 1958, n. 250, o che comunque non esercitino la pesca di mestiere quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, sono tenuti a restituire la licenza stessa alla competente amministrazione provinciale alla prima scadenza della concessione annuale.
La mancata restituzione del documento entro il termine suddetto comporta l'erogazione al titolare della licenza di una sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 100.000 secondo le norme della legge regionale 2 settembre 1976, n. 41.

Note del Redattore:

Vedi anche L.R. 22 febbraio 1993 n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna".

Vedi ora, per quanto concerne le sanzioni, gli artt. 16 e 27, commi 5 e 6, della L.R. 22 febbraio 1993 n. 11.

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