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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 23

LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 11
La giunta regionale, con proprio provvedimento, emana direttive circa l'organizzazione e il coordinamento degli enti locali in merito al rilascio e alla registrazione delle licenze, la registrazione delle infrazioni, e quant'altro inerente al servizio. Stabilisce inoltre i modelli delle licenze e le modalità per l'attribuzione del numero di codice.
Fino al momento della emanazione delle direttive di cui al comma precedente, le amministrazioni provinciali continuano a rilasciare le licenze di pesca secondo i modelli vigenti modificati in conformità al disposto del precedente art. 3.
Le licenze in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono valide fino alla scadenza, salvo il disposto del precedente articolo 10.

Note del Redattore:

Vedi anche L.R. 22 febbraio 1993 n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna".

Vedi ora, per quanto concerne le sanzioni, gli artt. 16 e 27, commi 5 e 6, della L.R. 22 febbraio 1993 n. 11.

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