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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 23

LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 2
Obbligo della licenza
L'esercizio della pesca nelle acque interne è subordinato al possesso della licenza - valida per tutto il territorio nazionale - da richiedersi con la procedura indicata dai successivi art. 4 e seguenti.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:
a) il personale della Regione e degli enti locali delegato in materia di pesca o da tali enti incaricato, allorché agisce nell'esercizio di funzioni pubbliche espressamente autorizzate;
b) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
c) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, viene autorizzato a catturare esemplari di pesca per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
d) i minori di anni 13 che esercitino la pesca con l'uso della sola canna con o senza mulinello armato con uno o più ami.
In caso di deterioramento della licenza il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente locale autorizzato al rilascio.

Note del Redattore:

Vedi anche L.R. 22 febbraio 1993 n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna".

Vedi ora, per quanto concerne le sanzioni, gli artt. 16 e 27, commi 5 e 6, della L.R. 22 febbraio 1993 n. 11.

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