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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 23

LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 5
Rilascio della licenza di tipo A
Chi richiede la licenza di tipo A è tenuto a dimostrare di essere iscritto negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge dello Stato 13 marzo 1958, n. 250, su esame della commissione costituita presso la provincia.
Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma precedente i pescatori di professione pensionati.
Chi, in possesso di licenza di tipo A, pescatore di mestiere, avvii un'altra attività nel corso di validità della licenza stessa, è tenuto, entro trenta giorni dall'inizio della nuova attività, a comunicarla all'amministrazione comunale competente ed alla commissione provinciale di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 Sito esterno, perché si valuti se la nuova attività comporti modifica del carattere esclusivo o prevalente richiesto dall'art. 1 della legge sopraddetta.
Ai minori di anni 18 e maggiori di anni 14 che richiedono l'autorizzazione alla pesca professionale, ove vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, viene rilasciata la licenza di tipo A che consente di esercitare la pesca in collaborazione e sotto la responsabilità di altro pescatore di professione.
In tal caso, sulla licenza rilasciata al minore di anni 18 viene apposta la scritta "Apprendista".

Note del Redattore:

Vedi anche L.R. 22 febbraio 1993 n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna".

Vedi ora, per quanto concerne le sanzioni, gli artt. 16 e 27, commi 5 e 6, della L.R. 22 febbraio 1993 n. 11.

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