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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 23

LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 7
Tasse e soprattasse
Le tasse e le soprattasse per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono quelle indicate dalle vigenti norme regionali sulla disciplina delle concessioni regionali.
L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non è in regola con il versamento delle tasse e soprattasse di cui al precedente primo comma. La ricevuta del versamento deve essere esibita, unitamente alla licenza, ad ogni richiesta del personale di vigilanza.
Il versamento è valido per un periodo di giorni 365, decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza, e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.
L'introito delle tasse e delle soprattasse di cui al primo comma viene destinato dalla Regione ad incrementare la fauna ittica nelle acque interne pubbliche, alla organizzazione della vigilanza, allo sviluppo delle attività tecnico- amministrative, sportive e ricreative, alla promozione dell'educazione sportiva, faunistica e pescatoria delle popolazioni e dei pescatori, nonché alla promozione delle altre attività inerenti il settore del tempo libero.

Note del Redattore:

Vedi anche L.R. 22 febbraio 1993 n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna".

Vedi ora, per quanto concerne le sanzioni, gli artt. 16 e 27, commi 5 e 6, della L.R. 22 febbraio 1993 n. 11.

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