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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 23

LICENZE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE(1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 8(2)

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni
Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque eserciti la pesca senza la licenza prescritta dalle vigenti leggi, ovvero sia munito di licenze di tipo diverso da quello prescritto per la specie di pesca esercitata, ovvero con licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15 Euro a 154 Euro, da irrogarsi secondo le norme della legge regionale 2 settembre 1976, n. 41, e da introitare sul capitolo 04770 della parte Entrate del bilancio regionale. Le somme dovute a norma del presente articolo dovranno essere versate sul conto corrente postale n. 10829406 intestato alla Regione Emilia-Romagna - Sanzioni amministrative caccia e pesca.
Le specie ittiche e gli animali acquatici pescati, o comunque catturati, in violazione alle norme di cui al precedente comma sono soggetti all'immediata confisca amministrativa.
Il Presidente della Provincia dispone, anche preventivamente, la destinazione del materiale ittico di cui al precedente comma a favore di istituti assistenziali o di beneficenza, ovvero, se del caso, la sua distruzione.

Note del Redattore:

Vedi anche L.R. 22 febbraio 1993 n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna".

Vedi ora, per quanto concerne le sanzioni, gli artt. 16 e 27, commi 5 e 6, della L.R. 22 febbraio 1993 n. 11.

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