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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 24

COMPENSO ORARIO PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 13 luglio 1978

INDICE

Art. 4 - Variazione di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
All'art. 102 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, sono introdotte le seguenti modificazioni:
- il terzo comma è abrogato e viene così sostituito:
Il compenso orario per prestazioni straordinarie viene determinato dividendo lo stipendio mensile lordo in godimento - esclusa l'indennità integrativa speciale - per il coefficiente 156 e maggiorando il risultato del 15% per le prestazioni straordinarie diurne e feriali, del 25% per le prestazioni straordinarie notturne e festive.
Si considerano come notturne le prestazioni rese fra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo.
Il nuovo importo del compenso orario per prestazioni straordinarie conseguente all'attribuzione di una classe di stipendio o di un aumento periodico viene corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale ha luogo la variazione dello stipendio mensile in godimento.
Sono fatte salve le condizioni più favorevoli che saranno eventualmente previste, in ordine alla determinazione del compenso per prestazioni straordinarie, nella legge di attuazione dell'accordo nazionale riguardante il trattamento economico dei collaboratori regionali.
Art. 2
Le nuove misure del compenso orario, di cui all'articolo precedente, vengono corrisposte per le prestazioni straordinarie effettuate dall'1 gennaio 1978.
Art. 3
All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1978 ammontante a complessive lire 200.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi stanziati sui capitoli di spesa 00250 " Spese per il personale addetto al Consiglio regionale ", 02240 " Compensi per lavoro straordinario ' Comitati di controllò ", 04120 " Compensi per lavoro straordinario ' Personale dei servizi della Giuntà ", 75050 " Spese per il personale docente ed amministrativo dei centri e dei corsi di formazione professionale direttamente gestiti dalla Regione ", integrati rispettivamente di lire 8.000.000 quanto al capitolo 00250, di lire 25.000.000 quanto al capitolo 02240, di lire 152.000.000 quanto al capitolo 04120 e di lire 15.000.000 quanto al capitolo 75050, sia in termini di cassa che in termini di competenza, mediante lo storno di complessive lire 200.000.000 sia in termini di cassa che in termini di competenza dal capitolo 85100 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie ".
Art. 4
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
a)Variazioni in aumento:
Cap.00250 " Spese per il personale addetto al Consiglio regionale "
CompetenzaL.8.000.000
CassaL.8.000.000
Cap.75050 " Spese per il personale docente ed amministrativo dei centri e dei corsi di formazione professionale direttamente gestiti dalla Regione "
Competenza L.15.000.000
Cassa L.15.000.000
b)Variazioni in diminuzione:
Cap.85100" Fondo di riserva per le spese obbligatorie "
Competenza L.200.000.000
Cassa L.200.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 luglio 1978

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