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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1978, n. 25

RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA PSICHIATRICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 dell' 1 agosto 1978

Art. 2
Piani d' intervento comprensoriali
Le Province promuovono, coordinano e raccolgono i piani d' intervento comprensoriali per il quadriennio 1978- 1981, finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo precedente, elaborati dai comitati comprensoriali su proposta dei consorzi per i servizi sanitari e sociali compresi nel territorio provinciale, sentiti gli enti ospedalieri e gli altri presidi sanitari interessati.
Le Province che non amministrano un ospedale psichiatrico promuovono la partecipazione alla elaborazione dei piani comprensoriali dell'ente pubblico che amministra l'ospedale psichiatrico del quale prevalentemente si avvalgono per i ricoveri di cittadini residenti nel territorio provinciale di competenza.
Le Province devono presentare al presidente della giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i piani di intervento di cui al presente articolo.
Il consiglio regionale e la giunta regionale per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, possono emanare rispettivamente direttive e indicazioni in relazione alle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

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