LEGGE REGIONALE 31 luglio 1978, n. 25
RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA PSICHIATRICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 dell' 1 agosto 1978
Art. 3
Approvazione dei piani
Il consiglio regionale, entro un mese dalla presentazione dei piani, li approva, anche separatamente per ciascuna provincia, su proposta della giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.