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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1978, n. 25

RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA PSICHIATRICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 dell' 1 agosto 1978

Art. 4
Contenuto dei piani d' intervento
I piani d' intervento, di cui all'articolo 2, devono prevedere:
- la costituzione, nell'ambito di ciascun consorzio per i servizi sanitari e sociali, di un servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica col compito di svolgere in modo unitario il complesso delle funzioni di prevenzione, cura e reinserimento sociale;
- l'individuazione degli ospedali generali nell'ambito dei cui dipartimenti di emergenza si propone, ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180 Sito esterno, l'istituzione di specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura, con l'indicazione del personale occorrente e del numero dei posti - letto messi a disposizione, da individuare, di norma, nell'ambito di quelli assegnati al servizio di accettazione - astanteria;
- le modalità secondo le quali, per garantire la continuità dell'intervento socio - sanitario a tutela della salute mentale, le attività in regime di ricovero vengono funzionalmente ed organicamente collegate, in forma dipartimentale con quelle svolte a livello territoriale;
- le modalità dell'eventuale diversa utilizzazione delle strutture dell'ospedale psichiatrico precedentemente destinate all'attività di osservazione e degli altri presidi psichiatrici pubblici di ricovero per brevidegenza, assicurandone l'organico e funzionale inserimento nel complesso delle attività svolte dal servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica: in particolare, le strutture e i presidi suddetti, posti in grado di assistere un numero limitato e definito di pazienti, anche in relazione a parametri programmatori sovra - consortili, debbono funzionare secondo moduli non ospedalieri, favorendo il sollecito reinserimento degli assistiti nel contesto sociale;
- le modalità per favorire l'apporto di qualificate competenze tecnico - scientifiche tra cui quelle degli istituti universitari;
- le eventuali interrelazioni con le case di cura private autorizzate a svolgere l'assistenza psichiatrica ai sensi della legge 13 maggio 1978 n. 180 Sito esterno;
- le modalità per il superamento della lungodegenza manicomiale; a tal fine vanno individuate adeguate soluzioni residenziali a livello territoriale e va favorita la diversa utilizzazione delle strutture manicomiali esistenti.

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