Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1978, n. 25

RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA PSICHIATRICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 dell' 1 agosto 1978

Art. 5
Concorso finanziario della Regione
La Regione favorisce l'attuazione dei piani d' intervento per il quadriennio 1978- 1981 attraverso l'erogazione di contributi finanziari.
L'erogazione dei contributi è subordinata all'approvazione, da parte del consiglio regionale, dei piani d' intervento.
Con la deliberazione di approvazione dei piani il consiglio regionale determinerà il contributo finanziario da assegnare, per l'anno 1978, a ciascuna Provincia, commisurandolo al costo di gestione del complesso dell' attività psichiatrica pubblica provinciale in regime di ricovero e residenziale riguardante la brevidegenza, stimato dalla Regione in base a criteri oggettivi, riferiti al numero massimo di posti - letto, ad adeguati indici di occupazione media ed al costo giornaliero di un ricovero.
Per gli anni 1979, 1980 e 1981, l'intervento finanziario regionale sarà stabilito secondo modalità che saranno determinate dal consiglio regionale a seguito dell'avvenuto trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica ai sensi dell'art. 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180 Sito esterno.
Con la deliberazione di cui al precedente terzo comma, il consiglio regionale può stabilire, in relazione ad altro eventuale esistente concorso finanziario della Regione nell'attività di assistenza psichiatrica di una o più Province, che la concessione del contributo regionale sia differita ad anni successivi al 1978, ovvero che i contributi non siano concessi nel periodo di cui al precedente primo comma, ovvero che siano concessi in misura proporzionalmente ridotta, tenuto conto del concorso finanziario regionale esistente.

Espandi Indice