LEGGE REGIONALE 31 luglio 1978, n. 25
RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA PSICHIATRICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 dell' 1 agosto 1978
Art. 5
Concorso finanziario della Regione
La Regione favorisce l'attuazione dei piani d' intervento per il quadriennio 1978- 1981 attraverso l'erogazione di contributi finanziari.
L'erogazione dei contributi è subordinata all'approvazione, da parte del consiglio regionale, dei piani d' intervento.
Con la deliberazione di approvazione dei piani il consiglio regionale determinerà il contributo finanziario da assegnare, per l'anno 1978, a ciascuna Provincia, commisurandolo al costo di gestione del complesso dell' attività psichiatrica pubblica provinciale in regime di ricovero e residenziale riguardante la brevidegenza, stimato dalla Regione in base a criteri oggettivi, riferiti al numero massimo di posti - letto, ad adeguati indici di occupazione media ed al costo giornaliero di un ricovero.
Per gli anni 1979, 1980 e 1981, l'intervento finanziario regionale sarà stabilito secondo modalità che saranno determinate dal consiglio regionale a seguito dell'avvenuto trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica ai sensi dell'art. 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180 .
Con la deliberazione di cui al precedente terzo comma, il consiglio regionale può stabilire, in relazione ad altro eventuale esistente concorso finanziario della Regione nell'attività di assistenza psichiatrica di una o più Province, che la concessione del contributo regionale sia differita ad anni successivi al 1978, ovvero che i contributi non siano concessi nel periodo di cui al precedente primo comma, ovvero che siano concessi in misura proporzionalmente ridotta, tenuto conto del concorso finanziario regionale esistente.