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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1978, n. 25

RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA PSICHIATRICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 dell' 1 agosto 1978

Art. 6
Obbligo di informazione
Salvo quanto previsto dall'art. 5, le Province e i consorzi per i servizi sanitari e sociali sono tenuti ad informare la Regione sull'entità della spesa effettuata per l'attuazione dei piani d' intervento per la riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica, nonchè a fornire una relazione sintetica sui risultati economici e finanziari degli interventi relativi all'esercizio finanziario scaduto.

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