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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1978, n. 25

RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA PSICHIATRICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 dell' 1 agosto 1978

Art. 7
Copertura della spesa
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1978, previsto in lire 2.000.000.000, si provvede con l'iscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio 1978 (Programma 05 - Servizi sanitari e sociali per l'età adulta - Settore 03 - Sezione 5 - Parte I) di un apposito capitolo di spesa, denominato " Contributi alle Province per l'attuazione dei piani di intervento per la riorganizzazione della assistenza psichiatrica " mediante il prelievo di pari importo dal fondo " globale " di cui al capitolo 86400 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 del bilancio medesimo, quanto allo stanziamento di competenza, e mediante lo storno di L.2.000.000.000 dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo 85300.
Al maggiore onere rispetto all'esercizio 1977 l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'utilizzazione di quota parte dell'incremento del fondo previsto dall' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, per l'esercizio 1978.
Per gli esercizi successivi al 1978, lo stanziamento verrà disposto annualmente con la legge di bilancio, a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna ".

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