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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1978, n. 25

RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA PSICHIATRICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 dell' 1 agosto 1978

INDICE

Art. 1 - Finalità della riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica
Art. 2 - Piani d' intervento comprensoriali
Art. 3 - Approvazione dei piani
Art. 4 - Contenuto dei piani d' intervento
Art. 5 - Concorso finanziario della Regione
Art. 6 - Obbligo di informazione
Art. 7 - Copertura della spesa
Art. 8 - Variazioni di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità della riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica
La Regione Emilia - Romagna, nell'ambito dei compiti di programmazione e di coordinamento di cui allhart. 7 della legge 13 maggio 1978 n. 180 Sito esterno, si propone la realizzazione delle seguenti finalità:
- tutela e promozione della salute mentale attraverso attività svolte a livello prevalentemente territoriale e rivolte alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale;
coordinamento dell'organizzazione dei presidi e dei servizi per l'igiene mentale e lhassistenza psichiatrica con le altre strutture sanitarie e sociali operanti sul territorio;
- graduale superamento degli ospedali psichiatrici, loro diversa utilizzazione anche attraverso programmi definiti di riabilitazione, e individuazione di forme alternative d' intervento nei confronti degli attuali lungodegenti manicomiali.
Art. 2
Piani d' intervento comprensoriali
Le Province promuovono, coordinano e raccolgono i piani d' intervento comprensoriali per il quadriennio 1978- 1981, finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo precedente, elaborati dai comitati comprensoriali su proposta dei consorzi per i servizi sanitari e sociali compresi nel territorio provinciale, sentiti gli enti ospedalieri e gli altri presidi sanitari interessati.
Le Province che non amministrano un ospedale psichiatrico promuovono la partecipazione alla elaborazione dei piani comprensoriali dell'ente pubblico che amministra l'ospedale psichiatrico del quale prevalentemente si avvalgono per i ricoveri di cittadini residenti nel territorio provinciale di competenza.
Le Province devono presentare al presidente della giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i piani di intervento di cui al presente articolo.
Il consiglio regionale e la giunta regionale per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, possono emanare rispettivamente direttive e indicazioni in relazione alle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale.
Art. 3
Approvazione dei piani
Il consiglio regionale, entro un mese dalla presentazione dei piani, li approva, anche separatamente per ciascuna provincia, su proposta della giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.
Art. 4
Contenuto dei piani d' intervento
I piani d' intervento, di cui all'articolo 2, devono prevedere:
- la costituzione, nell'ambito di ciascun consorzio per i servizi sanitari e sociali, di un servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica col compito di svolgere in modo unitario il complesso delle funzioni di prevenzione, cura e reinserimento sociale;
- l'individuazione degli ospedali generali nell'ambito dei cui dipartimenti di emergenza si propone, ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180 Sito esterno, l'istituzione di specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura, con l'indicazione del personale occorrente e del numero dei posti - letto messi a disposizione, da individuare, di norma, nell'ambito di quelli assegnati al servizio di accettazione - astanteria;
- le modalità secondo le quali, per garantire la continuità dell'intervento socio - sanitario a tutela della salute mentale, le attività in regime di ricovero vengono funzionalmente ed organicamente collegate, in forma dipartimentale con quelle svolte a livello territoriale;
- le modalità dell'eventuale diversa utilizzazione delle strutture dell'ospedale psichiatrico precedentemente destinate all'attività di osservazione e degli altri presidi psichiatrici pubblici di ricovero per brevidegenza, assicurandone l'organico e funzionale inserimento nel complesso delle attività svolte dal servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica: in particolare, le strutture e i presidi suddetti, posti in grado di assistere un numero limitato e definito di pazienti, anche in relazione a parametri programmatori sovra - consortili, debbono funzionare secondo moduli non ospedalieri, favorendo il sollecito reinserimento degli assistiti nel contesto sociale;
- le modalità per favorire l'apporto di qualificate competenze tecnico - scientifiche tra cui quelle degli istituti universitari;
- le eventuali interrelazioni con le case di cura private autorizzate a svolgere l'assistenza psichiatrica ai sensi della legge 13 maggio 1978 n. 180 Sito esterno;
- le modalità per il superamento della lungodegenza manicomiale; a tal fine vanno individuate adeguate soluzioni residenziali a livello territoriale e va favorita la diversa utilizzazione delle strutture manicomiali esistenti.
Art. 5
Concorso finanziario della Regione
La Regione favorisce l'attuazione dei piani d' intervento per il quadriennio 1978- 1981 attraverso l'erogazione di contributi finanziari.
L'erogazione dei contributi è subordinata all'approvazione, da parte del consiglio regionale, dei piani d' intervento.
Con la deliberazione di approvazione dei piani il consiglio regionale determinerà il contributo finanziario da assegnare, per l'anno 1978, a ciascuna Provincia, commisurandolo al costo di gestione del complesso dell' attività psichiatrica pubblica provinciale in regime di ricovero e residenziale riguardante la brevidegenza, stimato dalla Regione in base a criteri oggettivi, riferiti al numero massimo di posti - letto, ad adeguati indici di occupazione media ed al costo giornaliero di un ricovero.
Per gli anni 1979, 1980 e 1981, l'intervento finanziario regionale sarà stabilito secondo modalità che saranno determinate dal consiglio regionale a seguito dell'avvenuto trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica ai sensi dell'art. 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180 Sito esterno.
Con la deliberazione di cui al precedente terzo comma, il consiglio regionale può stabilire, in relazione ad altro eventuale esistente concorso finanziario della Regione nell'attività di assistenza psichiatrica di una o più Province, che la concessione del contributo regionale sia differita ad anni successivi al 1978, ovvero che i contributi non siano concessi nel periodo di cui al precedente primo comma, ovvero che siano concessi in misura proporzionalmente ridotta, tenuto conto del concorso finanziario regionale esistente.
Art. 6
Obbligo di informazione
Salvo quanto previsto dall'art. 5, le Province e i consorzi per i servizi sanitari e sociali sono tenuti ad informare la Regione sull'entità della spesa effettuata per l'attuazione dei piani d' intervento per la riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica, nonchè a fornire una relazione sintetica sui risultati economici e finanziari degli interventi relativi all'esercizio finanziario scaduto.
Art. 7
Copertura della spesa
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1978, previsto in lire 2.000.000.000, si provvede con l'iscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio 1978 (Programma 05 - Servizi sanitari e sociali per l'età adulta - Settore 03 - Sezione 5 - Parte I) di un apposito capitolo di spesa, denominato " Contributi alle Province per l'attuazione dei piani di intervento per la riorganizzazione della assistenza psichiatrica " mediante il prelievo di pari importo dal fondo " globale " di cui al capitolo 86400 secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 del bilancio medesimo, quanto allo stanziamento di competenza, e mediante lo storno di L.2.000.000.000 dal fondo di riserva di cassa di cui al capitolo 85300.
Al maggiore onere rispetto all'esercizio 1977 l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'utilizzazione di quota parte dell'incremento del fondo previsto dall' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, per l'esercizio 1978.
Per gli esercizi successivi al 1978, lo stanziamento verrà disposto annualmente con la legge di bilancio, a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna ".
Art. 8
Variazioni di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a)variazione in aumento:
Cap. 60100 - " Contributi alle Province per l'attuazione dei piani di intervento per la riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica " (Parte I; - Sez. 5; - Settore 03; Programma 05 - Servizi sanitari e sociali per l'età adulta - Rub. I) (Classif. ISTAT: Spesa di sviluppo; I funzioni proprie; I - Titolo I; 08) (Classif. funz.le; 5 - Classif. econ.; 08 - Settore di intervento; 2 - Classif. econ. 2 grado)(cni)
Competenza Lire 2.000.000.000
CassaLire 2.000.000.000
b) Variazione in diminuzione
Cap.86400 - " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali "
CompetenzaLire 2.000.000.000
Cap.85300 " Fondo di riserva del bilancio di cassa "
CassaLire 2.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 31 luglio 1978

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