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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 1978, n. 26

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18, IN MATERIA URBANISTICA -) NORME IN MATERIA AMBIENTALE.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 2 agosto 1978

Art. 10
Le funzioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 della legge statale 29 giugno 1939 numero 1497 e correlativamente degli artt. 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 32, 33 e 34 del RD 3 giugno 1940 n. 1357, sono subdelegate ai Comuni.
I Comuni eserciteranno le funzioni di cui sopra sentite le competenti Commissioni comunali edilizie, integrate, con deliberazione del Consiglio comunale, con tre esperti in bellezze naturali.
Tali enti, nell'esercizio delle funzioni subdelegate, sostituiscono tutti gli enti, uffici od organi nelle competenze ai medesimi attribuite dai sopracitati articoli, eccettuata la valutazione dell'indennizzo di cui agli artt. 14 e 15 della legge statale 29 giugno 1939 n. 1497, che è attribuita agli uffici regionali del Genio civile.

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