Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 1978, n. 26

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18, IN MATERIA URBANISTICA -) NORME IN MATERIA AMBIENTALE.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 2 agosto 1978

Art. 12
L'esercizio delle funzioni subdelegate dovrà ispirarsi al criterio di assicurare la massima celerità nell'adozione dei provvedimenti subdelegati.
Nell'esercizio delle dette funzioni l'ente è tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello statuto regionale.
In caso di inerzia dell'ente subdelegato la Giunta regionale può invitare l'ente stesso a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta, sentita la competente Commissione consiliare.
La Giunta regionale, per speciali motivi di interesse generale ed a seguito di motivata richiesta presentata da enti pubblici o dal comprensorio, sentita la competente Commissione consiliare, può, previa diffida, annullare i provvedimenti adottati dai comuni.

Espandi Indice