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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 1978, n. 26

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18, IN MATERIA URBANISTICA -) NORME IN MATERIA AMBIENTALE.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 2 agosto 1978

Art. 13
La revoca della subdelega delle fuznioni regionali è attuata a mezzo di legge regionale nei confronti di tutti i comuni. Ugualmente, a mezzo di legge regionale, è disposta la revoca delle funzioni subdelegate nei confronti di un solo comune nei casi di persistenti e gravi violazioni delle leggi o direttive regionali.

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