LEGGE REGIONALE 01 agosto 1978, n. 26
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18, IN MATERIA URBANISTICA -) NORME IN MATERIA AMBIENTALE.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 2 agosto 1978
Art. 2
Alla lettera b) dell'art. 30 della legge regionale 24 marzo, n. 18, è aggiunto il seguente periodo:
" Tra i membri nominati dovranno essere scelti esperti in materia urbanistica, in diritto amministrativo, in geotecnica, in materia agraria e forestale, in igiene dell'ambiente, nei trasporti e vie di comunicazione ed in ingegneria civile, con riferimento alle specifiche attribuzioni di ciascuna sezione ".
L'ultimo comma del citato art. 30 è soppresso e sostituito dal seguente:
" Per ciascuna sezione del Comitato consultivo vengono nominati un segretario ed un vice - segretario. Tali compiti vengono affidati a collaboratori regionali non facenti parte del Comitato stesso, nominati dai presidenti delle sezioni ".
Restano valide le nomine già disposte per il detto organo consultivo a norma della precedente legge 24 marzo 1975 n. 18 , fino a quando il Consiglio regionale non avrà deliberato nuove designazioni, sulla base dei criteri disposti dal precedente 1 comma del presente articolo. Dovranno altresì essere rinnovate le designazioni attribuite agli altri organi ed Associazioni di cui all'art. 30 della citata legge 24 marzo 1975 n. 18 .