LEGGE REGIONALE 01 agosto 1978, n. 26
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18, IN MATERIA URBANISTICA -) NORME IN MATERIA AMBIENTALE.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 2 agosto 1978
Art. 7
La Giunta regionale, previo parere dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali e sentita la competente Commissione consiliare, può fornire indicazioni alle Commissioni provinciali di cui al seguente articolo in ordine ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 , nel rispetto degli eventuali indirizzi e del coordinamento spettante allo Stato a norma dell'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .