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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 1978, n. 26

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18, IN MATERIA URBANISTICA -) NORME IN MATERIA AMBIENTALE.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 2 agosto 1978

Art. 7
La Giunta regionale, previo parere dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali e sentita la competente Commissione consiliare, può fornire indicazioni alle Commissioni provinciali di cui al seguente articolo in ordine ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 Sito esterno, nel rispetto degli eventuali indirizzi e del coordinamento spettante allo Stato a norma dell'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.

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