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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 1978, n. 26

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18, IN MATERIA URBANISTICA -) NORME IN MATERIA AMBIENTALE.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 2 agosto 1978

Art. 8
Le Commissioni provinciali di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 Sito esterno, modificate con l'art. 31 del DPR 3 dicembre 1975 n. 805 Sito esterno, sono così composte:
- dall'Assessore regionale all'urbanistica o da un suo delegato, anche non appartenente all'Amministrazione regionale, con funzioni di presidente;
- dal Sopraintendente per i beni ambientali ed architettonici o da un suo delegato;
- dal Sopraintendente per i beni archeologici o da un suo delegato;
- da tre esperti in bellezze naturali designati dal Consiglio regionale;
- dal Sindaco o dai Sindaci competenti per territorio o da loro delegati.
Il Presidente della commissione aggrega, di volta in volta, un rappresentante del Corpo delle miniere e/ o un rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste a seconda della natura delle cose e della località da tutelare. Anche tali rappresentanti hanno diritto di voto.
Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, durano in carica tre anni ed hanno sede presso le sedi dei Comprensori che includono i capoluoghi di provincia. Tali organi comprensoriali provvederanno alla costituzione ed al funzionamento delle segreterie e relativi archivi.
Gli elenchi delle bellezze naturali, predisposti dalle Commissioni, sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, nonchè della competente Commissione consiliare.
L'efficacia dei vincoli decorre dall'approvazione da parte della Giunta regionale.

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