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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 1978, n. 26

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18, IN MATERIA URBANISTICA -) NORME IN MATERIA AMBIENTALE.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 2 agosto 1978

Capo I
Norme integrative e modificative della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18
Art. 1
La lettera c) del punto 12 dell'art. 4 e la lettera m) dell'art. 33 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, sono soppresse.
Le funzioni indicate nel secondo comma dell'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, sono esercitate dalla Giunta regionale, sentita la 1a sezione del Comitato consultivo regionale. La Giunta regionale può delegare al riguardo un suo componente.
Le funzioni indicate nel terzo comma del citato art. 81 sono esercitate dal Consiglio regionale previa consultazione degli enti locali interessati e sentite le sezioni congiunte del Comitato consultivo regionale.
Art. 2
Alla lettera b) dell'art. 30 della legge regionale 24 marzo, n. 18, è aggiunto il seguente periodo:
" Tra i membri nominati dovranno essere scelti esperti in materia urbanistica, in diritto amministrativo, in geotecnica, in materia agraria e forestale, in igiene dell'ambiente, nei trasporti e vie di comunicazione ed in ingegneria civile, con riferimento alle specifiche attribuzioni di ciascuna sezione ".
L'ultimo comma del citato art. 30 è soppresso e sostituito dal seguente:
" Per ciascuna sezione del Comitato consultivo vengono nominati un segretario ed un vice - segretario. Tali compiti vengono affidati a collaboratori regionali non facenti parte del Comitato stesso, nominati dai presidenti delle sezioni ".
Restano valide le nomine già disposte per il detto organo consultivo a norma della precedente legge 24 marzo 1975 n. 18 Sito esterno, fino a quando il Consiglio regionale non avrà deliberato nuove designazioni, sulla base dei criteri disposti dal precedente 1 comma del presente articolo. Dovranno altresì essere rinnovate le designazioni attribuite agli altri organi ed Associazioni di cui all'art. 30 della citata legge 24 marzo 1975 n. 18 Sito esterno.
Art. 3
Il terzo comma dell'art. 31 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è soppresso e sostituito dal seguente:
" I soggetti invitati a norma dei commi precedenti partecipano alle sedute senza diritto di voto. I pareri del Comitato e delle sezioni sono formulati in assenza dei soggetti invitati a norma del primo comma ".
Art. 4
A modifica del quarto comma dell'art. 31 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, le adunanze della 1a sezione del Comitato consultivo di cui all'art. 29 della legge stessa sono valide con la presenza di due quinti dei componenti.
Art. 5
In attesa di una disciplina legislativa regionale in materia di collaudi, la Giunta regionale provvede alla nomina dei collaudatori delle opere di edilizia residenziale.
La Giunta regionale può delegare tale incombenza ad un suo componente.
Art. 6
L'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con l'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, per la gestione degli interventi di edilizia residenziale ed abitativa pubblica, di edilizia agevolata e convenzionata, nonchè di edilizia sociale, è attribuito agli uffici regionali del genio civile.

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