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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 1978, n. 27

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 19 E 20 DELLA LR 20 LUGLIO 1973, N. 25, SUL PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 agosto 1978

Art. 2
L'articolo 20 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 e sue successive modifiche, è sostituito dal seguente:
" Le commissioni d' esame, nominate dal presidente della giunta regionale con proprio decreto, sentita la commissione consiliare bilancio e affari generali, sono composte: a) da due consiglieri regionali designati con voto limitato ad un solo nome dalla commissione bilancio e affari generali, uno dei quali viene nominato presidente della commissione d' esame con il decreto di nomina della commissione medesima; b) da due esperti, dei quali almeno uno estraneo all' amministrazione regionale; c) da un esperto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I componenti di cui alle lettere b) e c) devono essere esperti nelle materie del posto messo a concorso. Gli esperti appartenenti al ruolo unico regionale devono appartenere ad un livello funzionale - retributivo non inferiore a quello del posto messo a concorso. Se il concorso riguarda anche o soltanto posti assegnati al consiglio regionale, gli esperti di cui alla lettera b) sono nominati dal presidente della giunta regionale d' intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio. Un collaboratore regionale esercita le funzioni di segretario ".

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