Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 1978, n. 27

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 19 E 20 DELLA LR 20 LUGLIO 1973, N. 25, SUL PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 agosto 1978

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 19 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, e sue successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
" Il concorso consiste in una valutazione comparativa di merito della preparazione dei candidati ammessi alle prove, fatta dalla commissione prevista dall'art. 20. L'ammissione dei candidati al concorso è effettuata dalla giunta regionale. L'esclusione può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato. Il bando stabilisce le modalità di svolgimento del concorso ".
Art. 2
L'articolo 20 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 e sue successive modifiche, è sostituito dal seguente:
" Le commissioni d' esame, nominate dal presidente della giunta regionale con proprio decreto, sentita la commissione consiliare bilancio e affari generali, sono composte: a) da due consiglieri regionali designati con voto limitato ad un solo nome dalla commissione bilancio e affari generali, uno dei quali viene nominato presidente della commissione d' esame con il decreto di nomina della commissione medesima; b) da due esperti, dei quali almeno uno estraneo all' amministrazione regionale; c) da un esperto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I componenti di cui alle lettere b) e c) devono essere esperti nelle materie del posto messo a concorso. Gli esperti appartenenti al ruolo unico regionale devono appartenere ad un livello funzionale - retributivo non inferiore a quello del posto messo a concorso. Se il concorso riguarda anche o soltanto posti assegnati al consiglio regionale, gli esperti di cui alla lettera b) sono nominati dal presidente della giunta regionale d' intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio. Un collaboratore regionale esercita le funzioni di segretario ".
Art. 3
La presente legge si applica anche ai concorsi già banditi, per il cui espletamento le relative commissioni giudicatrici non si siano insediate alla data della sua entrata in vigore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 agosto 1978

Espandi Indice