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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 1978, n. 28

MODIFICA DELLA TABELLA " C " ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 20 LUGLIO 1973 E UTILIZZAZIONE DI GRADUATORIA DI CONCORSO.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 2 agosto 1978

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La tabella " C " relativa al " Numero dei posti del ruolo unico provvisorio regionale ", allegata alla legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, come modificata dalle leggi regionali 30 maggio 1975, n. 39, e 22 novembre 1976, n. 48, è così modificata: livello I posti n. 5 livello II posti n. 185 livello III posti n. 580 livello IV posti n. 732 livello V posti n. 450 livello VI posti n. 140 livello VII posti n. 140 Totale posti n. 2.232
Art. 2
L'articolo 25 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è così modificato:
" I posti rimasti scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nello stesso concorso, secondo l'ordine della graduatoria. Questa conserva valore per un anno dalla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione e viene normalmente utilizzata per la copertura dei posti messi a concorso. L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. La stessa facoltà può essere eccezionalmente esercitata nei riguardi dei concorsi la cui graduatoria sia stata approvata prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma successivamente all'1 gennaio 1978, per la copertura dei posti che risultino disponibili alla stessa data in cui entra in vigore la presente legge. I relativi provvedimenti sono adottati dal Consiglio regionale su proposta della giunta ".
Art. 3
All'onere derivante dalla presente legge, ammontante per l'esercizio finanziario 1978 a complessive L.60.000.000, di cui L.5.000.000 per personale del consiglio regionale, L.5.000.000 per personale del comitato regionale di controllo e L.50.000.000 per personale dei servizi generali e di settore della giunta, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi stanziati sui rispettivi capitoli di spesa 00250, 02220 e 04080 del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, mediante l'integrazione degli stessi per gli importi sopra richiamati e lo storno di complessive L.60.000.000, sia in termini di cassa che di competenza, dal capitolo 85100 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie ".
Art. 4
Al bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a)variazioni in aumento:
Cap.00250 " Spese per il personale addetto al consiglio regionale"
competenza L.5.000.000
cassaL.5.000.000
b)
Cap. 02220 " Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali (spese obbligatorie) "
competenza L.5.000.000
cassaL.5.000.000
c)
Cap. 04080" Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali (spese obbligatorie) "
competenza L.50.000.000
cassa L.50.000.000
d)variazione in diminuzione
Cap.85100 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie "
competenza L.60.000.000
cassa L.60.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 agosto 1978

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