Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1978, n. 31

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI REGIONALI E DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO A NORMA DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 del 17 agosto 1978

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - capo I
Espandere area tit1 Titolo II - capo I
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
capo I
Art. 1
In attuazione delle funzioni trasferite alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e dell'art. 8, comma 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, il rilascio dei tesserini di autorizzazione all'esercizio venatorio, a partire dalla stagione venatoria 1978, è disciplinato dalla presente legge.
Art. 2
Obbligo del tesserino di autorizzazione all'esercizio venatorio
Il cacciatore per esercitare la caccia deve essere munito di un tesserino rilasciato gratuitamente dalla Regione di residenza e valido in tutto il territorio nazionale.
Il rilascio del tesserino avviene con la procedura indicata dal successivo art. 3.
In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al comune di residenza, dimostrando di avere provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 3
Rilascio del tesserino per l'esercizio venatorio
Il tesserino di cui al precedente articolo viene rilasciato dal comune in cui il richiedente risiede, dietro presentazione dei seguenti documenti:
a) licenza di porto d' armi per uso di caccia;
b) ricevuta dal versamento dei tributi di cui all'art. 23 della legge 27 dicembre 1977, numero 968 Sito esterno, e della legge regionale " Disciplina delle tasse di concessioni regionali ";
c) attestazione del versamento della quota assicurativa di cui all'art. 8, 6 comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Il tesserino viene emesso su esemplari editi dalla Giunta regionale, d' intesa con le altre Regioni. Oltre alle modalità di esercizio venatorio, sul tesserino devono essere riportati i seguenti dati: numerazione regionale, cognome e nome del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice attribuito dalla Regione al titolare, professione, data del rilascio.
Art. 4
Tasse e soprattasse di competenza regionale
Il pagamento delle tasse e delle soprattasse dovute alla Regione avviene secondo le modalità previste dalla legge regionale " Disciplina delle tasse di concessioni regionali ".
Le somme versate a norma del presente articolo sono introitate sul capitolo 00150 " Tasse sulle concessioni regionali " della parte Entrate del Bilancio regionale.
Art. 5
Attestato di abilitazione all'esercizio venatorio
L'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio viene rilasciato dal presidente della giunta provinciale e dal presidente del comitato circondariale di Rimini per i comuni indicati dall'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, al richiedente che - nella provincia o circondario dove risiede - ha superato l'apposito esame innanzi alla commissione di cui al successivo art. 10.
Art. 6
Programma di esame
L'esame di cui al precedente articolo 5 deve particolarmente riguardare le sottoindicate materie:
Nozioni sul calendario venatorio, sulle forme e sui divieti di caccia; definizione di selvaggina stanziale e di selvaggina migratoria; elenco delle specie cacciabili e dei periodi di caccia; limitazioni all'esercizio venatorio rispetto ai luoghi; mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia; appostamenti di caccia; divieto di detenzione e vendita della fauna selvatica; nozioni sulle licenze di caccia, rilascio e rinnovo delle licenze, validità ed assicurazione per responsabilità civile; forme di partecipazione democratica alle attività degli enti delegati nel settore venatorio e per il riequilibrio faunistico del territorio; nozioni sui centri di produzione selvaggina in campo aperto, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione della fauna e sugli organismi di gestione di detti ambiti territoriali; zona faunistica delle Alpi; agenti venatori, loro compiti e poteri; custodia e addestramento dei cani; organi preposti all'amministrazione della caccia; sanzioni e procedure relative.
La carta delle vocazioni faunistiche dell'Emilia - Romagna: concetto elementare di equilibrio delle specie selvatiche; correlazione fra selvaggina ed ambiente; animali che sono esclusi dal novero della selvaggina ai termini di legge; caratteristiche delle specie selvatiche di maggior interesse venatorio e naturalistico; riconoscimento dei mammiferi e degli uccelli oggetto di caccia.
Cenni sui rapporti fra selvaggina, ambiente, agricoltura e caccia; tecniche di protezione dei nidi e dei piccoli nati; tecniche di produzione e di ripopolamento della selvaggina; tecniche di protezione delle colture agricole. Armi da caccia e loro uso
Nozioni sulle armi e munizioni usate per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia; uso delle armi durante l'esercizio venatorio; nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi; prevenzione degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di altri.
Art. 7
Prove di esame
L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame di abilitazione deve sostenere una prova preliminare rispondendo, per iscritto, ad un questionario composto da quindici domande. Ad ogni domanda seguono tre risposte. Il candidato deve sbarrare quella esatta.
In caso di tre errori, il candidato è rinviato ad altra sessione tenuta almeno tre mesi dopo.
Il candidato che ha superato la prova preliminare è sottoposto all'esame di abilitazione, comprendente una prova teorica ed una prova pratica.
L'aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di un colloquio con il presidente e con i tre componenti della commissione esaminatrice, di aver assunto gli elementi essenziali del programma di cui al precedente art. 6.
Superata positivamente la prova teorica, il candidato viene sottoposto ad una prova pratica sulle armi, costituita dallo smontaggio, il montaggio e l'uso di un fucile da caccia.
La commissione sopraddetta esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio di " idoneo " oppure " non idoneo ". Il giudizio della commissione è definitivo.
Art. 8
Modificazioni del programma e delle prove d' esame
Il programma e le prove d' esame, di cui ai precedenti artt. 6 e 7, possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 9
Ripetizione dell'esame
Il candidato giudicato " non idoneo " può essere ammesso, su sua richiesta, a ripetere l'esame, trascorsi tre mesi dalla data del primo esame sostenuto.
Il candidato giudicato " non idoneo " per due volte può ripresentare domanda di ammissione all'esame, secondo la procedura di cui al successivo art. 12.
Art. 10
Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio
La giunta provinciale e, per il territorio del Circondario di Rimini, l'ufficio di presidenza del comitato circondariale sono delegati a nominare la commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio. La commissione ha sede presso l'amministrazione provinciale o presso il comitato circondariale ed è composta da:
- un funzionario della provincia, o del comitato circondariale di Rimini per il territorio di competenza, o del comune capoluogo, della carriera direttiva, che la presiede;
- otto esperti qualificati nelle materie di cui al precedente art. 6, di cui cinque supplenti;
- un dipendente della provincia, o del comitato circondariale di Rimini per il territorio di competenza, avente anche funzioni di segretario.
La commissione dura in carica quanto il consiglio provinciale, o il comitato circondariale di Rimini, e alla scadenza del mandato scadono anche i membri che per qualsiasi ragione abbiano sostituito uno dei membri originari.
Non possono essere nominati componenti della commissione d' esame i dirigenti delle associazioni venatorie e naturalistiche.
Il presidente può tuttavia convocare la commissione, dopo la scadenza degli organi provinciali o circondariale e sino alla nomina della nuova commissione, per l'esame delle domande giacenti.
Ai componenti della commissione, esclusi i dipendenti della provincia, del circondario di Rimini o dei comuni, viene corrisposto un compenso di L.15.000 al lordo delle ritenute di legge per ogni singola seduta. Per la corresponsione di tali compensi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49.
La commissione è validamente insediata dal presidente e da tre componenti.
Il presidente, in caso di impedimento, può delegare un componente della commissione a sostituirlo.
Art. 11
Spesa di funzionamento della commissione
L'onere di funzionamento della commissione, comprendente i gettoni di presenza, nonchè le spese per il materiale didattico ed amministrative delle province e del circondario di Rimini sono a carico della Regione che li rimborserà trimestralmente alle province e al circondario di Rimini sulla base di appositi consuntivi di spesa.
Art. 12
Domanda di abilitazione all'esercizio venatorio
L'aspirante cacciatore, per essere ammesso all'esame di cui al precedente art. 7, deve presentare i seguenti documenti:
- certificato di residenza;
- certificato di idoneità fisica all'esercizio venatorio, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza in data non anteriore a due mesi dalla data della domanda.
Art. 13
Registro dei cacciatori
Presso ogni provincia e presso il comitato circondariale di Rimini viene tenuto un registro dei cacciatori a norma dell'art. 99 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno. Le apposite schede, di unico modello, vengono compilate sulla base dei dati mensilmente trasmessi all'azienda regionale per la gestione del centro elettronico dagli uffici dello Stato abilitati al rilascio ed al rinnovo delle licenze di porto d' armi per uso venatorio e dai comuni delegati al rilascio dei tesserini di cui al precedente art. 3.
L'azienda regionale per la gestione del centro elettronico trasmette mensilmente alle province e al comitato circondariale di Rimini le copie delle schede modificate.
Art. 14
Sanzioni
Le somme versate per sanzioni in materia di caccia o per danni provocati alla selvaggina a norma della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, nonchè delle leggi e dei regolamenti regionali, vengono versate sul conto corrente postale numero 10829406 intestato a " Regione Emilia - Romagna - Sanzioni amministrative - Caccia e pesca " e finalizzato allo sviluppo del patrimonio ittico e faunistico secondo le indicazioni dei programmi regionali nelle materie, nonchè alla copertura della spesa tecnico - amministrativa conseguente l'attuazione delle deleghe regionali agli enti locali.
Le somme stesse saranno introitate sul capitolo 04770 della parte Entrata del bilancio regionale " Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca, comminate per le violazioni di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 Sito esterno, nonchè per tutte le altre infrazioni previste da leggi e regolamenti regionali nelle stesse materie, compreso il danno faunistico, di cui all'art. 31 della LR 13 luglio 1977, n. 34 (art. 2, 1 comma - LR 2 settembre 1976, n. 41) ".
Art. 15
Validità delle concessioni in atto
I titolari di licenze di porto d' armi per uso di caccia ed in corso di validità all'entrata in vigore della presente legge, a partire dall'esercizio 1979, sono tenuti al pagamento delle tasse e delle soprattasse istituite a norma dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno e della legge regionale " Disciplina delle tasse di concessioni regionali ".
Titolo II
capo I
Art. 16
Sospensione della validità e revoca della licenza di porto d' armi per uso di caccia
La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia è delegata, per quanto di rispettiva competenza, alle province e al circondario di Rimini.
Il ritiro della licenza comporta anche il ritiro del tesserino e l'annotazione dei motivi e della durata della sanzione sul registro di cui al precedente art. 13.
Art. 17
In attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, vengono delegate alle amministrazioni provinciali e, giusta il disposto dell'art. 23 della legge regionale 22 gennaio 1974 n. 6, al comitato circondariale di Rimini i compiti assolti dai comitati provinciali della caccia a norma del TU delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, nonchè delle leggi regionali vigenti.
Le province, e il circondario di Rimini per il territorio di competenza, subentrano ai comitati provinciali della caccia nei diritti, obblighi e rapporti giuridici in corso.
Le province, o il comitato circondariale di Rimini, con proprie deliberazioni, provvedono agli incombenti di ordine amministrativo conseguenti l'attuazione del presente articolo.
I dipendenti dei comitati provinciali della caccia in servizio alla data del 31 dicembre 1976 passano, ad ogni effetto giuridico ed economico, alle dipendenze delle amministrazioni provinciali nel rispetto dei diritti acquisiti presso i comitati stessi.
I comitati provinciali della caccia devono intendersi soppressi il trentesimo giorno successivo alla promulgazione della presente legge.
I presidenti dei comitati provinciali della caccia provvederanno, entro tale data, a rendere il conto delle situazioni amministrative e contabili in atto, al presidente della giunta provinciale o al presidente del comitato circondariale territorialmente competenti.
Art. 18
Con deliberazione del consiglio provinciale, e del comitato circondariale di Rimini per il territorio di competenza, viene istituita in ogni provincia e nel circondario di Rimini la consulta provinciale o circondariale sui problemi venatori, organo tecnico - consultivo della provincia e del circondario di Rimini.
Essa è composta:
- da un consigliere provinciale, e per il circondario di Rimini da un componente del comitato circondariale, che la presiede:
- da sette rappresentanti delle associazioni venatorie più rappresentative presenti nella provincia o nel circondario di Rimini per il territorio di sua competenza, di cui almeno due dell'associazione maggioritaria;
- da quattro rappresentanti delle associazioni degli agricoltori, dei coltivatori diretti e dei lavoratori agricoli;
- da tre rappresentanti di Federnatura.
Funge da segretario un dipendente della provincia o del circondario di Rimini designato dal rispettivo presidente.
La consulta provinciale e circondariale di Rimini sui problemi venatori ha il compito di:
a) formulare proposte in merito alla programmazione degli interventi di difesa delle produzioni agricole e d' incremento della fauna;
b) formulare proposte in merito al calendario venatorio;
c) assolvere i compiti di rilevazione e controllo tecnico, richiesti dagli organi di gestione dei programmi regionali;
d) esprimere pareri agli organi della provincia e del circondario di Rimini ogniqualvolta vengano richiesti e nei casi in cui a norma delle leggi regionali vigenti era previsto il parere del comitato provinciale della caccia.
Art. 19
In attuazione delle funzioni trasferite alle Regioni a statuto ordinario ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, i compiti svolti dalla Federazione italiana della caccia, dall'Ente produttori selvaggina, dall'Ente nazionale protezione animali, a norma delle leggi vigenti nelle materie di cui all'art. 99, vengono delegati alle amministrazioni provinciali e, per il territorio di sua competenza, al comitato circondariale di Rimini.
La delega di cui al precedente comma è limitata alle eventuali funzioni pubbliche svolte dagli enti suddetti che, a conclusione del procedimento di cui all'art. 113 del
DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, saranno individuate come ricadenti nei settori di competenza regionale e avrà effetto solo a conclusione del procedimento stesso.
Nel caso che il procedimento di cui all'articolo 113 del
DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno non si concluda alla data del 31 dicembre 1978, in relazione a quanto disposto dal 10 comma del suddetto art. 113, così come modificato dall'articolo 1 del DPR 24 giugno 1978, n. 301 Sito esterno, si provvederà invece ai sensi delle disposizioni di cui al 12 comma dello stesso articolo.
Art. 20
Durante l'esercizio 1978, in luogo dell'attestazione del versamento di cui all'art. 3, primo comma, punto b), il cacciatore, per ottenere il rilascio del tesserino regionale, dovrà presentare l'attestazione del versamento delle tasse e soprattasse dovute a norma del DPR 26 ottobre 1972, n. 641 Sito esterno e successive modificazioni.
Art. 21
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale e dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 agosto 1978

Espandi Indice