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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1978, n. 33

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 1977 N. 34.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 18 agosto 1978

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - ESERCIZIO DELLA CACCIA, PROTEZIONE DELLA FAUNA E TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
Espandere area cap1 Capo II - CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E GESTIONE DELLA CACCIA CONTROLLATA
Espandere area cap1 Capo III - ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO
Espandere area cap1 Capo IV - CATTURA E UTILIZZAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA A SCOPO SCIENTIFICO, DI RICHIAMO ED AMATORIALE
Espandere area cap1 Capo V - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Espandere area cap1 Capo VI - DELEGA AGLI ENTI LOCALI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Espandere area cap1 Capo VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
ESERCIZIO DELLA CACCIA, PROTEZIONE DELLA FAUNA E TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE
Art. 1
Esercizio della caccia controllata
Nel territorio della regione Emilia - Romagna l'esercizio venatorio è consentito a tutti i titolari di licenza di porto d' armi per uso di caccia e di tesserino per l'esercizio venatorio rilasciati a norma della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, tutto il territorio della regione è sottoposto a regime gratuito di caccia controllata.
L'esercizio venatorio è consentito con l'uso dei mezzi di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Le violazioni alle disposizioni di cui al 1 e 3 comma sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 2
Fauna protetta
Ai fini della presente legge è vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare, qualsiasi specie di mammiferi e di uccelli vivi o morti, appartenenti alla fauna selvatica, salvo quanto stabilito con i seguenti artt. 4, 5, 6, 27, 38 della presente legge.
Art. 3
Selvaggina ammessa all'esercizio venatorio
L'esercizio venatorio è consentito alle specie indicate dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
La Giunta regionale con provvedimento motivato, sentiti la Consulta regionale per i problemi venatori, i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e previo parere della competente Commissione consiliare, può ridurre una o più specie cacciabili con il calendario venatorio annuale.
Art. 4
Detenzione della selvaggina
E' vietato detenere selvaggina viva o morta. La detenzione di selvaggina viva o morta, anche se imbalsamata delle specie protette ai sensi del precedente art. 3 è consentita solo qualora gli esemplari siano già posseduti all'entrata in vigore della presente legge per esclusivi fini ornamentali ed amatoriali.
La selvaggina viva delle specie cacciabili di cui al precedente art. 3, ultimo comma, può essere ceduta per scopi di ripopolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, detenga selvaggina per la quale vige divieto di detenzione, è tenuto entro e non oltre due mesi a darne comunicazione alla Regione o all'Ente locale eventualmente delegato che provvederà a liberare la selvaggina viva in ambiti territoriali protetti.
La Regione e gli enti locali eventualmente delegati, gli istituti o laboratori di studio e ricerca scientifica autorizzati a norma del successivo art. 27 possono detenere selvaggina di qualsiasi specie viva o morta per esclusivi scopi di studio e tutela temporanea o per scopi didattici.
Chiunque può detenere, senza alcuna autorizzazione, le specie esotiche per conservarle in cattività, per scopi amatoriali od ornamentali.
Le persone nominativamente indicate possono detenere animali appartenenti alla fauna selvatica autoctona ed esotica destinati alla riproduzione in cattività negli appositi allevamenti autorizzati a norma dell'art. 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, per gli scopi indicati al secondo e terzo comma del successivo art. 5, salvo l'obbligo del possessore di darne comunicazione annuale secondo le modalità indicate a norma della presente legge.
Le persone nominativamente indicate possono altresì detenere nei limiti stabiliti dal successivo art. 39 e con le procedure di cui ai commi precedenti, la civetta (Athene noctua) a scopo di zimbello, per la caccia agli alaudidi ed il falco pellegrino (Falco peregrinus) riprodotto in cattività, in allevamenti autorizzati a norma dell'art. 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, per esclusivi fini di esercizio venatorio.
La detenzione di uccelli da richiamo o da zimbello per uso venatorio o per uso amatoriale nelle tradizionali fiere è ammessa esclusivamente per le specie e nei limiti indicati dai successivi artt. 38 e 39 della presente legge.
La Regione e gli enti locali eventualmente delegati possono detenere la selvaggina destinata al ripopolamento del territorio.
Le Associazioni venatorie, i concessionari delle riserve di caccia o le strutture associative per la gestione della caccia, istituite a norma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, numero 968 Sito esterno, possono detenere temporaneamente, previa presentazione della comunicazione ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, e per esclusivi scopi di ripopolamento venatorio, selvaggina stanziale proveniente dall'allevamento allo stato naturale in campo aperto o dall'allevamento in cattività.
Il cacciatore può detenere la selvaggina abbattuta risultante dal tesserino rilasciato dalla Regione a norma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, oppure dell'autorizzazione giornaliera rilasciata a norma del successivo art. 21, oppure dal certificato doganale di importazione, quando trattasi di selvaggina abbattuta all'estero.
Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 5
Cessione e commercio della selvaggina
E' ammessa la vendita della selvaggina abbattuta da ciascun cacciatore nei limiti indicati nell'art. 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
La vendita e il commercio di mammiferi e di uccelli appartenenti alla fauna autoctona od esotica, comprese le specie ibride, è consentita, senza limitazioni di tempo, solamente se è destinata a scopi amatoriali ed ornamentali e quando questi sono importati o provengono da allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
La cessione di selvaggina autoctona proveniente o comunque allevata in campo aperto negli ambiti territoriali protetti istituiti a norma della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, è consentita solo per scopi di ripopolamento, ed a norma del seguente art. 11.
La cessione di volatili delle specie indicate al successivo art. 28 è consentita esclusivamente per gli scopi di cui all'art. 18 (2 , 3 , 4 comma) della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, nei limiti e secondo le modalità indicate al successivo art. 37 della presente legge.
Sono altresì vietati la vendita e il commercio di mammiferi e uccelli morti abbattuti o catturati con mezzi ed in periodi non consentiti dalla presente legge, nonchè di beccacce comunque confezionate e di altri uccelli morti aventi dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia.
Ogni altra forma di vendita o di commercio di selvaggina viva o morta, anche imbalsamata, è vietata.
La cessione per scopi di vendita e di commercio della fauna indicata ai commi precedenti, comporta l'obbligo per il cedente di rilasciare all'acquirente apposito attestato sulla legittima provenienza degli animali.
Chi commercia o comunque rivende selvaggina morta per essere utilizzata anche nei pubblici esercizi, ha l'obbligo di possedere l'attestato sulla provenienza degli animali e di tenere un registro vidimato annualmente dal Comune territorialmente competente, per l'annotazione del carico e dello scarico dei capi di selvaggina commerciati o comunque utilizzati.
Quando trattasi della selvaggina indicata al 1 comma i capi commerciati o rivenduti devono essere contraddistinti da apposito marchio stabilito dalla Giunta regionale o dall'ente eventualmente delegato.
Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, sono punite a norma dell'art. 31 lettera n) della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno e con la sanzione amministrativa da L.5.000 a L.50.000 per ogni capo venduto o commerciato abusivamente nonchè con il sequestro dei capi di selvaggina.
Art. 6
Interventi di equilibrio biologico
La presenza di animali selvatici di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, può essere ridotta con provvedimento limitato ed in base ad apposito piano, quando nei territori comunque soggetti ad esercizio venatorio, il popolamento eccessivo di detti animali possa determinare fenomeni di squilibrio biologico, oppure possa arrecare gravi danni alla fauna selvatica, alla piscicoltura od alle colture agricole.
I piani di limitazione sono approvati dalla Giunta regionale, su conforme parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e sentita la Consulta provinciale sui problemi venatori, e devono indicare il numero massimo dei capi da catturare o da abbattere nel corso di un determinato periodo, anche con mezzi ed in periodi diversi da quelli previsti per l'esercizio venatorio.
I piani di limitazione che interessano territorialmente le riserve di caccia, oppure altre strutture destinate alla produzione della fauna o all'esercizio venatorio, costituite a norma della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, vengono adottati sentito il parere dei rispettivi organismi di gestione o di direzione.
Con il piano di limitazione vengono indicate le località dove si manifestano i fenomeni di squilibrio biologico, i capi da abbattere o da catturare, nonchè i mezzi, le persone ele forme di realizzazione.
I piani sono attuati, di norma, dai cacciatori della zona.
E' vietato l'uso dei bocconi avvelenati e di tutti i mezzi non selettivi.
Nei territori compresi nelle zone di ripopolamento, nelle oasi, nei centri pubblici di produzione, od in altre zone di protezione della fauna istituite ai sensi delle leggi regionali vigenti, gli interventi tecnici di cui al precedente art. 4, con esclusione della lepre, della starna, della pernice rossa e della coturnice avvengono a cura dei rispettivi organismi di gestione, nei limiti del piano di limitazione deliberato.
Gli animali catturati ed appartenenti alle specie protette, a norma della presente legge, vengono liberati in località dove non sussistano pericoli di ulteriori danni.
Gli animali delle specie non protette, quando non possono essere liberati a scopo di ripopolamento o quando vengono abbattuti, possono essere destinati anche per scopi alimentari in deroga alla norma di cui all'art. 5 ma con l'obbligo della certificazione.
L'introito eventuale viene utilizzato per la copertura delle spese sostenute per gli interventi di cui al presente articolo, e per la rifusione dei danni subiti dai produttori agricoli.
Art. 7
Custodia dei cani
I cani di qualsiasi razza, trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto, devono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, la cattura deve avere luogo solo quando non siano accompagnati o non si trovino sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.
I cani trovati negli ambiti territoriali di protezione della fauna, istituiti ai sensi delle leggi regionali vigenti, devono essere possibilmente catturati.
I cani catturati devono essere consegnati al servizio antirabbico del Comune territorialmente competente.
Coloro che, essendo obbligati alla custodia, lasciano, anche temporaneamente, sia pure per negligenza, vagare il cane in campagna, sono puniti ai sensi dell'art. 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 8
Zone di rifugio in territorio di caccia controllata
Zone di rifugio, per la durata della stagione di caccia, vengono istituite, previa adesione scritta dei proprietari interessati, a tutela di situazioni aventi particolare interesse faunistico, quando siano in corso le procedure previste per l'istituzione di ambiti territoriali protetti, a norma delle leggi regionali vigenti. In dette zone è fatto divieto di esercizio venatorio.
Lo sfalcio delle golene, l'incendio delle stoppie, l'uso dei diserbanti in relazione agli effetti nocivi sulla nidificazione e conservazione della fauna e dell'ambiente è determinato con apposite normative regionali da presentarsi entro il 30 giugno 1979.
Le violazioni al divieto di cui al comma precedente sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 31, lettera c) della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 9
Salvaguardia dei nidi e tutela della selvaggina
La Regione promuove il completamento del ciclo naturale di riproduzione e di sviluppo della selvaggina, mediante la concessione di premi ai conduttori e lavoratori agricoli che provvedono alla salvaguardia dei nidi, dei piccoli nati di selvaggina ed alla tutela dell'ambiente nei territori di loro proprietà o in uso, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
E' fatto divieto a chiunque di prelevare o detenere nidi, uova e piccoli nati di selvaggina in tutto il territorio della regione, comunque aperto alla caccia, salvo quanto previsto dal successivo art. 27.
Chi raccoglie uova e piccoli nati di selvaggina per motivi di immediata necessità, al fine di salvaguardarli da sicura distruzione o morte, deve darne comunicazione entro e non oltre ventiquattro ore all'Amministrazione regionale o a quella eventualmente delegata, ovvero ad una guardia venatoria o all'organismo competente della gestione del territorio che provvedono agli opportuni interventi di tutela e per l'eventuale rilascio dell'attestato, a norma del precedente art. 5, per la temporanea detenzione della fauna soggetta a tutela.
Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 10
Esercizio venatorio nei terreni coltivati o utilizzati a scopi agro - silvo - pastorali
E' vietato a chiunque l'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni in attualità di coltivazione.
Sono ritenute coltivazioni in atto suscettibili di danneggiamento:
- le coltivazioni floreali e orticole anche a pieno campo;
- le colture erbacee e foraggere da semente e da frutto fino al raccolto;
- i prati artificiali e naturali;
- le foraggere mature per lo sfalcio e i vivai.
I proprietari o conduttori dei terreni possono segnalare le coltivazioni in atto suscettibili di danneggiamento, di cui al comma precedente, mediante apposite tabelle esenti da tributi regionali, disposte ad almeno ogni 100 metri lungo il perimetro dei terreni coltivati, con obbligo della loro rimozione al termine della raccolta dei prodotti.
E' sempre vietato danneggiare, anche con lo sparo, le piante nei terreni rimboschiti appositamente tabellati e le piante nei frutteti, nei vigneti e nelle altre colture arboree, anche dopo la raccolta dei frutti.
E' fatto divieto di sparo a meno di 150 metri dagli stabbi, dagli stazzi e da altri ricoveri, nonchè dai recinti destinati al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro - silvo - pastorale, quando si ha la presenza di almeno tre capi per ogni ettaro di terreno, e dei recinti dove animali sono tenuti in cattività stretta.
Il conduttore deve segnalare la presenza del bestiame nei recinti sopraddetti con apposite tabelle aventi la scritta: " Bestiame al pascolo ", esenti da tributi regionali.
I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati e danneggiati.
Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 11
Ripopolamento di selvaggina
Le immissioni di selvaggina devono essere effettuate nei periodi e con le modalità idonei ad evitare danni alle colture agricole.
Le catture negli ambiti protetti e le immissioni di selvaggina in campo aperto - anche nei limiti approvati con il programma regionale - devono essere espressamente autorizzate.
Copia dei verbali di immissione e dei certificati sanitari rilasciati a norma del successivo articolo 12 sono titoli necessari per dimostrare i ripopolamenti effettuati e devono essere trasmessi alla Regione o all'ente eventualmente delegato entro otto giorni dalla data delle immissioni.
Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, sono punite ai sensi dell'articolo 31, lettera m), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 12
Controllo sanitario della selvaggina
La selvaggina comunque liberata deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, al controllo del veterinario condotto territorialmente competente, che certifica sullo stato sanitario degli animali.
Il veterinario condotto può escludere dal controllo sopraddetto la selvaggina proveniente da allevamenti, quando sia accompagnata da certificato sanitario.
Tutta la selvaggina acquistata all'estero, prima di essere liberata deve essere assoggettata a preventivo controllo dei veterinari condotti territorialmente competenti, a cura di chi provvede al ripopolamento.
La selvaggina rinvenuta morta in campagna od in stato fisico anormale deve essere consegnata al veterinario condotto il quale, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli istituti zooprofilattici e dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Copia dei referti viene trasmessa alla Regione o all'ente eventualmente delegato.
In caso di epizoozia, la Regione o l'ente locale eventualmente delegato sentiti la Consulta venatoria e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, d' intesa con il veterinario condotto, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.
L'ente delegato dà comunicazione immediata alla Regione delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte.
Le violazioni alle disposizioni di cui ai commi primo, terzo e quarto del presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 13
Divieto di caccia nei terreni già compresi in fondi chiusi
Qualora, durante la stagione venatoria, vengano a cessare le condizioni di fondo chiuso, a norma delle vigenti leggi regionali, il proprietario o conduttore del fondo deve darne tempestiva comunicazione alla Regione e all'ente locale eventualmente delegato.
Le tabelle di divieto di esercizio venatorio devono essere mantenute in efficienza fino alla conclusione della stagione venatoria in corso.
Le violazioni al divieto di esercizio venatorio di cui al secondo comma del presente articolo, sono punite a norma dell'art. 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 14
Divieti di esercizio venatorio a difesa della selvaggina in particolari condizioni ambientali
E' vietato l'esercizio venatorio nei seguenti casi:
1) nelle zone o località il cui territorio è tutto o nella maggior parte coperto di neve, ivi compresi i fiumi e i corsi d' acqua benchè non ghiacciati, con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la sola caccia ai palmipedi;
2) nelle valli, paludi od altre zone umide naturali od artificiali e lungo i corsi d' acqua, quando lo specchio d' acqua è tutto o nella maggior parte coperto di ghiaccio;
3) nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonchè per una fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;
4) nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonchè nei terreni compresi nei mille metri intorno, fino all'estinzione degli stessi;
5) nei terreni o nelle zone soggetti a pasturazione artificiale per animali selvatici, nonchè nei cinquecento metri intorno, fino all'esaurimento delle pasture.
Le violazioni ai divieti di cui al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Capo II
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E GESTIONE DELLA CACCIA CONTROLLATA
Art. 15
Approvazione del calendario venatorio regionale
L'esercizio venatorio nella regione Emilia - Romagna è consentito secondo le norme del calendario venatorio.
A norma degli artt. 12 - 1 comma - e 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, la Giunta regionale approva il calendario venatorio regionale, sentiti la Consulta regionale per i problemi venatori, i presidenti delle amministrazioni provinciali, l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e previo parere della Commissione consiliare competente, tenendo conto dello stato della fauna selvatica e dell'andamento delle colture agricole, nonchè delle particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o sanitarie.
I pareri sopraddetti devono pervenire alla Giunta regionale entro il 15 aprile di ogni anno.
La Giunta regionale, entro il 15 giugno, diffonde il calendario venatorio regionale mediante manifesto e rende noti, nelle forme più idonee, i calendari venatori adottati dalle altre Regioni.
Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 16
Stagione venatoria
Il cacciatore ha facoltà di esercizio venatorio nei limiti approvati con il calendario venatorio, ai sensi del presente articolo e dei successivi artt. 17, 18 e 20 della presente legge.
L'esercizio venatorio alle specie di selvaggina indicate al precedente art. 3, ultimo comma, avviene da appostamento fisso o temporaneo, oppure in forma vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, salvo quanto stabilito dal successivo quarto comma.
Allo scopo di tutelare la fauna selvatica e le produzioni agricole o per altri motivi di pubblico interesse la Giunta regionale, sentiti i presidenti delle amministrazioni provinciali, l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e la Consulta regionale per i problemi venatori, con il calendario venatorio può ridurre i periodi di caccia per alcune o per tutte le specie indicate al precedente art. 3, oppure può escludere dall'esercizio venatorio una o alcune di dette specie per l'intera stagione venatoria.
Nei periodi di caccia che precedono o che seguono il periodo in cui viene consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina indicata all'ultimo comma del precedente art. 3, la Giunta regionale, per i motivi indicati al precedente comma, sentiti i presidenti delle amministrazioni provinciali, l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e la Consulta regionale per i problemi venatori, con il calendario può consentire la caccia solo da appostamento fisso o temporaneo in tutto o in parte del territorio regionale, fatta eccezione per le paludi, le valli sommerse e gli stagni, sia artificiali che naturali, le stoppie di risaia, i corsi d' acqua, i bacini idrici entro i 25 metri dalla battigia e le località espressamente indicate dove l'esercizio venatorio è sempre consentito anche in forma vagante.
Per i motivi indicati al precedente terzo comma la Giunta regionale, sentiti i presidenti delle amministrazioni provinciali interessate, l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e la Consulta regionale per i problemi venatori, può, inoltre, vietare l'esercizio venatorio in località delimitate.
A norma dell'art. 20, ultimo comma della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, la Regione o l'ente locale eventualmente delegato possono vietare temporaneamente l'esercizio venatorio in zone o località delimitate, interessate da intenso fenomeno turistico.
Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 17
Giornata venatoria
A norma dell'art. 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, l'esercizio venatorio è consentito per un numero di giornate settimanali non superiore a tre, da utilizzarsi anche a scelta del cacciatore, secondo gli orari legali che determinano la durata della giornata venatoria stabiliti con il calendario venatorio; è comunque vietato l'esercizio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì.
Agli effetti del conteggio delle giornate di caccia settimanali usufruite dal cacciatore a norma del calendario venatorio, sono considerate valide quelle comunque effettuate sia in Emilia - Romagna sia in altre regioni.
Allo scopo di tutelare la fauna selvatica e le produzioni agricole o per altri motivi di pubblico interesse, la Giunta regionale, sentiti i presidenti delle amministrazioni provinciali, l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, la Consulta regionale per i problemi venatori e previo parere della Commissione consiliare competente, può fissare le giornate di caccia settimanali e ridurre il numero delle medesime in tutto o in parte del territorio regionale ed a tutte oppure ad una o più specie di selvaggina ammesse all'esercizio venatorio, ai sensi del precedente art. 3, ultimo comma.
Nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre e fra il 15 febbraio e il 31 marzo, la Giunta regionale, sentiti i pareri di cui al precedente terzo comma, può consentire l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nelle cinque giornate per settimana.
Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi un' ora prima ed il ritiro può avvenire sino ad un' ora dopo degli orari legali stabiliti ai sensi del primo comma del presente articolo.
Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 18
Carniere giornaliero delle specie ammesse all'esercizio venatorio
Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di due capi di selvaggina delle seguenti specie: " colino della Virginia, coniglio selvatico, coturnice, fagiano, pernice rossa, starna ".
Per la lepre il limite giornaliero è di un capo, mentre è ammessa l'uccisione di tre cinghiali per stagione venatoria.
Delle altre specie consentite ai sensi del precedente art. 3, per ogni giornata di caccia, non possono essere abbattuti complessivamente più di trenta capi, di cui non più di dieci palmipedi e trampolieri, dieci folaghe, dieci colombacci e cinque beccacce. Per lo storno e per i passeri consentiti ai sensi del precedente articolo 3, non vigono limitazioni di carniere.
Agli effetti della determinazione del carniere massimo giornaliero sono considerati anche gli abbattimenti di selvaggina effettuati in altre regioni.
Allo scopo di tutelare la fauna selvatica e le produzioni agricole o per altri motivi di pubblico interesse la Giunta regionale, sentiti i presidenti delle amministrazioni provinciali, l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e la Consulta regionale per i problemi venatori, può modificare i limiti del carniere giornaliero indicati nel presente articolo, previo parere della Commissione consiliare competente.
La Giunta regionale può, inoltre, modificare i limiti di carniere di cui al presente articolo nei territori in gestione alle strutture associative, di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, previo parere della Commissione consiliare competente.
Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 19
Limitazioni all'esercizio venatorio nelle riserve di caccia
Le norme e le limitazioni - escluse quelle relative al numero di capi di selvaggina stanziale da abbattere di cui al primo comma del precedente art. 18 - si applicano a tutte le riserve di caccia istituite nella regione Emilia - Romagna.
Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 20
Addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia
L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia possono essere consentiti con il calendario venatorio nei soli territori aperti all'esercizio venatorio, nel periodo compreso fra il 15 agosto e la terza domenica di settembre, da un' ora dopo la levata del sole ad un' ora prima del tramonto, secondo gli orari prestabiliti.
L'addestramento e l'allenamento hanno luogo nelle località o nei territori indicati con il calendario venatorio, tenendo conto dell'esigenza di tutela delle coltivazioni agricole e della fauna selvatica.
Nel periodo di cui al primo comma del presente articolo l'addestramento e l'allenamento dei cani sono vietati nei giorni in cui è consentito l'esercizio venatorio a norma del calendario vigente.
Dalla terza domenica di settembre è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana.
L'addestramento e le prove dei cani anche con lo sparo su quaglie di allevamento sono consentite durante tutto l'anno negli appositi campi e zone istituite a norma delle leggi regionali vigenti.
Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 21
Autorizzazioni per l'esercizio venatorio in Emilia - Romagna
I titolari di tesserino rilasciato dalla Regione a norma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, per esercitare la caccia nei territori gestiti da strutture associative istituite a norma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, devono essere in possesso dell'autorizzazione annuale prescritta a norma delle leggi regionali vigenti.
Nelle riserve di caccia, oltre al tesserino di cui al primo comma, il cacciatore deve essere in possesso dell'autorizzazione scritta giornaliera che viene rilasciata dal direttore concessionario.
Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 22
Gestione tecnica della caccia controllata
Le funzioni amministrative concernenti la gestione tecnica della caccia controllata vengono esercitate promuovendo la collaborazione e la partecipazione delle associazioni venatorie, naturalistiche e delle altre categorie di imprenditori e lavoratori agricoli interessati.
Capo III
ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO
Art. 23
Appostamenti di caccia
Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, metallo, legno, materie plastiche o plasticate, faesite o materiali simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.
Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d' acqua, naturali o artificiali, nonchè ai margini degli stessi, escluse le acque territoriali della fascia adriatica regionale dove è vietata ogni forma di esercizio venatorio.
Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei, compresi gli appostamenti che, sebbene costruiti in materia solida, vengono impiantati dalle apposite strutture associative all'interno dei territori di caccia istituiti e gestiti a norma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, il cui uso viene disciplinato da leggi o regolamenti regionali.
Art. 24
Tipi di appostamento fisso
Gli appostamenti fissi possono riguardare la terra ferma e le zone d' acqua.
L'appostamento fisso in terra ferma è costituito da un solo capanno nel quale possono cacciare contemporaneamente non più di due cacciatori.
L'esercizio venatorio non è consentito a meno di 150 metri dal capanno.
L'appostamento fisso in zona d' acqua può essere costituito da un capanno o tina principale e da non più di due altri capanni o tine secondarie, situati nel raggio di 100 metri dal capanno o tina principali. In ogni appostamento fisso d' acqua non possono cacciare contemporaneamente più di quattro persone.
L'esercizio venatorio non è consentito a meno di 150 metri dal capanno o tina.
E' vietata l'apposizione di tabelle per la delimitazione delle zone di rispetto.
Per motivi di sicurezza è obbligatoria l'apposizione di cartelli per la segnalazione dei capanni.
Negli appostamenti in zone d' acqua è consentito, all'interno della zona di rispetto, vagare per l'abbattimento dei selvatici feriti.
Il rispetto delle distanze deve essere osservato solo quando l'appostamento fisso è in effettivo esercizio.
Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi di caccia, nelle giornate o nelle località in cui non è ammessa la caccia in forma vagante, deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.
Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 25
Regolamentazione degli appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni
Al fine di salvaguardare l'ambiente, la fauna, le bellezze paesaggistiche e di consentire un esercizio venatorio più equilibrato sul territorio, con apposito provvedimento vengono determinate:
1) la distanza minima fra i capanni o tine principali dei diversi appostamenti fissi;
2) la distanza minima degli appostamenti fissi dal confine degli ambiti territoriali di protezione della fauna;
3) le zone di particolare interesse naturalistico e faunistico, nonchè le zone comprese nel raggio di 1000 metri di distanza dai valichi montani, posti sopra i mt. 600 sul livello del mare, di cui all'ultimo comma del presente articolo dove non è ammesso l'esercizio venatorio da appostamento fisso;
4) le limitazioni tecnicamente opportune ad impedire che l'eccessiva diffusione degli appostamenti fissi in determinate zone serva ad escludere altri cacciatori dall'esercizio venatorio;
4) le limitazioni tecnicamente opportune ad impedire che le limitazioni tecnicamente idonee ad impedire che l'esercizio venatorio da appostamento fisso in determinate località abbia a contrastare obiettivamente con esigenze di pubblico interesse.
Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario e del conduttore del terreno, nonchè all'autorizzazione annuale rilasciata dalla Regione o dall'ente eventualmente delegato.
Il consenso suddetto deve riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato ha inteso richiedere la delimitazione della zona di rispetto nei limiti di distanza di cui al precedente art. 24.
Il titolare può richiedere che nell'autorizzazione vengano indicati i nomi di altri cacciatori che lo rappresentano in caso di sua assenza.
L'autorizzazione di appostamento fisso ha la durata di una annata venatoria e conferisce al titolare ed ai sostituti, durante la loro presenza, l'uso venatorio della località dove l'appostamento è situato.
Il titolare di una autorizzazione ed i sostituti non possono richiederne altre nell'ambito regionale.
Le istanze di appostamento fisso possono essere presentate non oltre il 30 aprile di ciascun anno. La Regione o l'ente locale eventualmente delegato dà comunicazione scritta all'interessato della decisione assunta, non oltre il 30 luglio.
Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
La Regione o l'ente locale eventualmente delegato indica con apposito provvedimento i valichi montani dove è vietato l'esercizio venatorio da appostamento a norma dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Art. 26
Esercizio venatorio da appostamento temporaneo
L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia occupato il capanno od il terreno sul quale viene costruito.
Quando l'appostamento temporaneo comporta modificazioni del terreno e preparazione del sito, il cacciatore deve richiedere il consenso al proprietario o conduttore del terreno, con obbligo di rimuovere l'appostamento al termine della giornata venatoria.
L'esercizio venatorio non è ammesso a meno di 100 metri da ogni capanno temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo esercizio.
In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori.
Non è ammesso l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di 150 metri dai confini degli ambiti territoriali di protezione della fauna istituiti ai sensi delle leggi regionali vigenti e nel raggio di 1000 metri di distanza dai valichi montani, posti sopra i mt. 600 sul livello del mare, indicati nel medesimo provvedimento di cui al precedente art. 25 ultimo comma.
Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti temporanei nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.
Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Capo IV
CATTURA E UTILIZZAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA A SCOPO SCIENTIFICO, DI RICHIAMO ED AMATORIALE
Art. 27
Cattura ed utilizzazione della fauna selvatica a scopo scientifico
La Regione o l'ente locale delegato, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può rilasciare, dietro motivata richiesta, l'autorizzazione per la cattura o l'abbattimento di mammiferi e di uccelli, nonchè per il prelievo di uova, di nidi e di piccoli nati delle specie selvatiche, al personale qualificato degli istituti o laboratori o a persone esperte da questi appositamente incaricati, al fine di essere utilizzati per motivi di studio e di ricerca scientifica.
Con l'autorizzazione di cui al comma precedente vengono indicate le finalità dello studio, le specie ed il numero degli animali selvatici, dei nidi, delle uove e dei piccoli nati che possono essere catturati, abbattuti o prelevati, nonchè i mezzi e le località ritenuti idonei al reperimento della fauna.
Dei risultati dello studio e della ricerca, l'Istituto od il laboratorio autorizzati, devono dare comunicazione alla Regione od all'ente locale eventualmente delegato.
Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno e con la revoca dell'autorizzazione.
Art. 28
Catture e utilizzazioni di volatili a scopo di richiamo ed amatoriale
La cattura di volatili appartenenti alle specie appresso indicate può essere autorizzata nei soli territori aperti all'esercizio venatorio e per esclusivi scopi di richiamo nell'esercizio venatorio o per scopi amatoriali nelle tradizionali fiere, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina:
1) allodola (Alauda arvensis);
2) cesena (Turdus pilaris);
3) fanello (Cardeulis cannabina);
4) fringuello (Fringilla coelebs);
5) frosone (Coccothraustes coccothraustes);
6) merlo (Turdus merula);
7) passera mattugia (Passer montanus);
8) passero (Passer italiae);
9) pavoncella (Vanellus vanellus);
10) peppola (Fringilla montifringilla);
11) pispola (Anthus pratensis);
12) piviere (Charadrius apricarius);
13) prispolone (Anthus trivialis);
14) storno (Sturnus vulgaris);
15) strillozzo (Emberiza calandra);
16) tordo bottaccio (Turdus philomelos);
17) tordo sassello (Turdus iliacus);
18) verdone (Chloris chloris).
Art. 29
Definizione di impianto di cattura
Sono considerati impianti di cattura quelli dove l'attività di cui al precedente art. 28 ha luogo con reti che possono essere collocate esclusivamente entro un raggio di 80 metri - se verticali, o di 90 metri - se orizzontali - dal capanno principale.
Le reti verticali possono essere disposte secondo la forma del " roccolo ", della " bressana " o altro tipo analogo e debbono essere abbassate nei giorni in cui è sospesa o vietata l'attività di cattura.
Le reti verticali non possono avere il lato maggiore superiore a metri 120, ed il lato minore a metri 3,50. Le maglie del roccolo o della bressana non devono avere il lato inferiore a mm 20.
Il lato alto della rete posta in funzione non può essere collocato ad un' altezza superiore di metri 4,50 da terra.
Le reti orizzontali possono essere costituite da una sola " prodina " con pali fissi comprendente due paia di reti tipo prodina coprenti, quando chiuse, una superficie massima di mq 70, per ogni paio di reti oppure da un copertone avente, da chiuso, una superficie non superiore a mq 120.
E' fatto sempre divieto dell'uso delle cosiddette " sovrapareti ", delle " passate " e del " fischio al volo ".
Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, e con la revoca dell'autorizzazione da uno a tre anni.
Art. 30
Numero degli impianti di cattura
Nell'ambito della Regione Emilia - Romagna, il numero complessivo degli impianti di cattura che possono essere autorizzati non può superare il numero di uno per ogni diecimila ettari di superficie agricolo - forestale regionale.
La Giunta regionale, sentiti le amministrazioni provinciali e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina stabilisce per ciascuna provincia il numero massimo degli impianti e dei volatili delle singole specie di cui al precedente art. 28 che possono essere autorizzati per la cattura.
Art. 31
Autorizzazione dell'impianto di cattura
Coloro che intendono esercitare la cattura di volatili per scopi di richiamo od amatoriali, devono chiedere, non oltre il 30 aprile di ogni anno, l'iscrizione nell'elenco dei tenditori autorizzati e, qualora trattasi di titolari dell'impianto, il rilascio dell'autorizzazione a norma del presente articolo.
Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma, il richiedente deve dimostrare di essere esperto tenditore e di avere ottenuto il consenso del proprietario o conduttore del terreno sul quale intende collocare l'impianto di cattura.
Viene riconosciuto esperto tenditore chi ha svolto almeno per due anni la funzione di aiutante in uno degli impianti autorizzati.
Le determinazioni in ordine alle richieste di autorizzazione debbono essere assunte e fatte conoscere agli interessati entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
Con apposito provvedimento vengono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di identificazione delle località e dei terreni ove deve essere situato l'impianto di cattura.
Con il provvedimento di cui al comma precedente, vengono, inoltre, stabiliti i criteri di accoglimento delle domande, tenendo conto soprattutto dell'esperienza acquisita dal tenditore, della sua corretta e puntuale osservanza delle disposizioni vigenti in materia, nonchè dei risultati delle catture conseguite annualmente dal medesimo.
Art. 32
Validità dell'autorizzazione e l'uso dell'impianto
L'autorizzazione di cui al precedente art. 31 è considerata valida solo qualora il titolare abbia provveduto al pagamento dei tributi di concessione regionale a norma delle vigenti leggi regionali.
L'autorizzazione consente l'uso dell'impianto limitatamente alla località nella medesima indicata, salvo l'eccezione per i passeri e per gli storni prevista al successivo terzo comma.
L'uso degli impianti di cattura autorizzati a norma della presente legge è ammesso nel corso della stagione venatoria dalla data di apertura della caccia alla selvaggina migratoria sino al 31 dicembre e nel mese di febbraio di ogni anno limitatamente alle giornate ed agli orari legali consentiti dal calendario regionale vigente, con esclusione delle sole giornate di martedì e venerdì di ogni settimana.
Limitatamente al periodo antecedente la terza domenica di settembre, il tenditore autorizzato con rete orizzontale " prodina ", ha facoltà di spostare l'impianto in zone diverse, esclusivamente per la cattura dello storno e dei passeri delle specie di cui al precedente art. 28 previo consenso del proprietario o conduttore del terreno con obbligo di darne preavviso alla Regione o all'ente locale eventualmente delegato con almeno due giorni di anticipo.
E' fatto divieto di cattura dei volatili di cui al precedente art. 28 nei casi indicati nel precedente art. 14.
Chiunque eserciti la cattura di volatili senza essere titolare di autorizzazione in corso di validità ai sensi della presente legge, viene punito a norma dell'art. 31, lettera f) della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma, sono punite a norma dell'art. 31, lettera n) della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, e con la revoca dell'autorizzazione da uno a tre anni.
Art. 33
Persone ammesse alla cattura
Per il funzionamento degli impianti di cattura, di cui al precedente art. 29, il titolare può farsi aiutare da un " sostituto " che deve essere indicato nell'autorizzazione di cui al precedente art. 31, ed eventualmente da altre persone appositamente incaricate per compiti di collaborazione.
Durante l'assenza temporanea del titolare, il " sostituto " tenditore può far funzionare l'impianto anche con il ricorso a terze persone, semprechè il medesimo sia iscritto nell'elenco dei tenditori autorizzati e, a richiesta, esibisca l'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del precedente art. 31.
Art. 34
Distanze di rispetto
L'esercizio venatorio è vietato a distanza minore di 250 metri dal capanno principale dell'impianto di cattura, che viene opportunamente segnalato da apposita tabella a cura del titolare.
La distanza minima che deve essere rispettata fra i capanni principali degli impianti, viene determinata con il provvedimento di cui al precedente art. 31.
Le violazioni al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno e con la revoca dell'autorizzazione da uno a tre anni.
Art. 35
Cattura e detenzione dei " presicci "
Tutti i volatili catturati devono essere elencati nell'apposita agenda di cui al successivo art. 36 e, qualora si tratti di specie non detenibili a scopo di richiamo od amatoriale ai sensi della presente legge, devono essere immediatamente liberati.
I " presicci " delle specie indicate al precedente art. 28 vengono conservati dal tenditore, esclusivamente per essere consegnati presso i centri di raccolta, costituiti a norma del successivo art. 36.
I volatili di seconda cattura devono essere tutti immediatamente liberati dopo essere stati elencati nell'apposita agenda di cui al successivo art. 36 dove devono essere riportati i contrassegni rilevati sull'anello e lo stato fisico dell'animale. Il tenditore è tenuto a maneggiare e conservare gli uccelli catturati con la diligenza necessaria a garantire il mantenimento della loro piena efficienza fisica.
Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, e con la revoca dell'autorizzazione da uno a tre anni.
Art. 36
Documentazione della cattura
Ogni tenditore per potere legittimamente effettuare le catture, deve essere in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente art. 31 in corso di validità. Deve inoltre essere munito:
a) di una agenda per l'annotazione giornaliera di ogni specie catturata, sesso e quantità dei volatili catturati, predisposta altresì per la trascrizione degli estremi (numeri e sigla) degli inanellamenti rilevati, nel caso che gli uccelli fossero già inanellati;
b) di un registro per l'annotazione giornaliera degli uccelli " presicci " che vengono consegnati presso i centri di raccolta e dei " presicci " morti per cause naturali od accidentali.
Entro il 30 gennaio di ogni anno, il tenditore deve trasmettere alla Regione o all'ente locale delegato il riepilogo generale delle catture effettuate, ripartite per data, specie e sesso, compilato sulla base delle annotazioni giornaliere.
Entro la stessa data il tenditore deve far pervenire alla Regione o all'ente locale eventualmente delegato la distinta degli uccelli " presicci " consegnati agli appositi centri di raccolta di cui al successivo art. 37 e la distinta degli uccelli " presicci " che sono morti per cause naturali od accidentali.
Il materiale di cui ai punti a) e b) del presente articolo, viene predisposto dalla Giunta regionale che direttamente o a mezzo dell'ente locale eventualmente delegato, previa vidimazione di ciascuna pagina, lo fornisce ai tenditori interessati.
I tenditori sono tenuti ad esibire l'agenda ed il registro su richiesta degli organi competenti per il dovuto controllo.
Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, e con la eventuale revoca dell'autorizzazione, di cui al precedente articolo 31, da uno a tre anni.
Art. 37
Cessione dei " presicci "
Ogni anno viene approvato il prezzo regionale dei volatili cedibili a norma della presente legge, sentite le Province e le altre Regioni eventualmente interessate.
Il prezzo dei volatili viene stabilito sulla base delle spese di cattura.
Ogni anno viene altresì pubblicato l'elenco dei tenditori autorizzati.
Al fine di assicurare il carattere di pubblico servizio alla cattura e alla cessione dei volatili, con il medesimo provvedimento con il quale viene pubblicato l'elenco dei tenditori autorizzati, si costituiscono uno o più centri di raccolta degli uccelli " presicci ", gestiti obbligatoriamente in forma associata dai tenditori autorizzati, sotto il diretto controllo delle associazioni venatorie e naturalistiche interessate e dell'ente locale eventualmente delegato.
I tenditori associati affidano ad uno di loro, od a una terza persona, l'incarico di direttore responsabile del centro.
I cacciatori od amatori interessati, i quali, o per scopi di richiamo o per fini amatoriali a norma della presente legge intendano venire in possesso di uccelli vivi, devono rivolgersi direttamente ai centri di raccolta costituiti ai sensi del precedente 4 comma e autorizzati alla cessione.
Il responsabile del Centro di raccolta deve cedere i volatili esclusivamente ai cacciatori titolari di licenza di porto d' armi per uso di caccia o agli amatori titolari di apposito attestato rilasciato dall'ente organizzatore delle tradizionali fiere riconosciute a norma di legge.
La consegna dei volatili presso i centri di raccolta è subordinata al rilascio di un' apposita bolla in triplice copia, nella quale viene indicato il numero dei capi prelevati ed il relativo prezzo.
Le copie delle bolle di consegna vengono trasmesse:
- all'acquirente a documentazione della provenienza dei volatili;
- al direttore del Centro di raccolta per i previsti controlli;
- una all'eventuale ente delegato, da inviarsi mensilmente da parte del responsabile del centro.
E' consentita la cessione o lo scambio di " presicci " fra i centri di raccolta costituiti nella regione o fra questi e simili strutture di altre regioni, secondo le modalità ed i limiti stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, anche d' intesa con le altre Regioni interessate.
Presso il centro, il responsabile deve tenere un registro per l'annotazione giornaliera dei " presicci " presi in consegna dai tenditori autorizzati in Emilia - Romagna o provenienti da centri di raccolta di altre regioni, nonchè dei " presicci " ceduti ai cacciatori o amatori interessati.
Alla fine della stagione, il responsabile deve notificare mediante apposita distinta, i risultati di gestione del centro all'ente locale eventualmente delegato.
Detto materiale viene predisposto, vidimato e fornito, come indicato al precedente art. 36.
E' vietata ogni altra forma di cessione di volatili selvatici vivi comunque catturati anche fuori regione.
E' vietata altresì la cessione di uccelli per il tiro a volo anche se effettuato fuori del territorio dell'Emilia - romagna.
Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera n), legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno e con la sanzione amministrativa da L.5.000 a L.50.000 per ogni volatile ceduto abusivamente.
Art. 38
Limitazioni al possesso e detenzione di uccelli vivi da richiamo
Gli uccelli delle specie di cui al precedente art. 28 che possono essere detenuti a norma della presente legge dal singolo interessato, per essere usati come richiami negli appostamenti di esercizio venatorio o per fini amatoriali nelle tradizionali fiere riconosciute tali a norma di legge, non possono superare il numero complessivo di trenta capi, esclusi lo storno ed i passeri, per i quali non vige limite numerico; fatta eccezione per i tenditori autorizzati il cui limite massimo consentito è di sessanta capi.
Gli uccelli da richiamo non possono essere uccisi e, quando non sono più idonei al canto, devono essere liberati.
Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno e con la eventuale revoca dell'autorizzazione, di cui al precedente art. 31, da uno a tre anni.
Art. 39
attura ed utilizzazione della civetta (Athene noctua)
Persone nominativamente indicate possono essere autorizzate sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, a catturare e cedere civette ad esclusivo scopo di zimbello nella sola caccia agli alaudidi.
Dette catture possono essere autorizzate, nel periodo decorrente dal 15 agosto al 15 ottobre di ogni anno per un numero limitato di capi, esclusivamente nei territori aperti all'esercizio venatorio, con l'impiego di reti anche nelle ore notturne.
Il limite degli esemplari da catturare, le persone esperte autorizzate ed il prezzo di cessione dei volatili vengono stabiliti annualmente.
I cacciatori interessati all'uso di zimbelli di civetta, debbono richiedere il rilascio della bolla di consegna di cui al precedente art. 37 necessari all'acquisto della civetta esclusivamente presso le persone di cui al primo comma.
Ogni cacciatore non può richiedere e detenere più di di un esemplare di civetta, con l'obbligo di liberarla non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
La cattura di civette senza la prescritta autorizzazione è punita a norma dell'art. 31, lettera f), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo, quarto e quinto comma del presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno e con la sanzione amministrativa da L.5.000 a L.50.000 per ogni capo di civetta ceduto o detenuto abusivamente.
Art. 40
Divieto di uccellagione
In tutto il territorio della regione Emilia - Romagna è vietata ogni forma di uccellagione, nonchè la cattura di uccelli delle specie selvatiche con forme, mezzi e per fini diversi da quelli previsti a norma della presente legge.
Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo sono punite a norma dell'art. 31, lettera f), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno.
Capo V
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 41
Esercizio venatorio nei territori gestiti a norma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno
Le violazioni al regolamento regionale o ad altri provvedimenti regionali emanati a norma delle leggi regionali vigenti, concernenti i territori gestiti da strutture associative a norma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, sono punite a norma dell'art. 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, nonchè con l'esclusione o la sospensione dell'autorizzazione di partecipazione od altro analogo titolo di accesso a detti territori, da un anno a due anni.
Art. 42
Applicazione delle sanzioni amministrative
Le sanzioni previste per le violazioni alle norme di cui alla presente legge ed alla legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno vengono applicate secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 settembre 1976, n. 41 e dalla stessa legge citata 27 dicembre 1977, n. 968.
Art. 43
Valutazione delle violazioni
La sanzione prevista per ciascuna infrazione viene comminata tenendo conto della condizione in cui è stata commessa, delle altre eventuali infrazioni compiute e dell'età del trasgressore.
Capo VI
DELEGA AGLI ENTI LOCALI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 44
Delega di funzioni amministrative alle Province e al Circondario di Rimini
E' delegato alle Province e al Circondario di Rimini l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
- le oasi di protezione della fauna; -) i territori di caccia autogestita di cui, rispettivamente agli articoli 17 e 18, nonchè 25 e 26 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5;
- la detenzione della selvaggina di cui al precedente art. 4, commi quarto e decimo;
- gli interventi di equilibrio biologico di cui al precedente art. 6;
- le zone di rifugio in territorio di caccia controllata, di cui al precedente art. 8;
- il ripopolamento e la cattura di selvaggina, di cui al precedente art. 11;
- il controllo, per quanto attiene la caccia, dei fondi chiusi di cui al precedente art. 13;
- la delimitazione delle località dove è consentito l' addestramento e l'allenamento dei cani di cui al precedente art. 20;
- gli appostamenti di caccia, di cui ai precedenti articoli 23, 24, 25 e 26;
- l'indicazione dei valichi montani di cui al precedente art. 25, ultimo comma;
- la cattura e l'utilizzazione della fauna selvatica emigratrice a scopo di richiamo ed amatoriale di cui ai precedenti artt. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38;
- definizione del marchio o anello da apporre alla selvaggina di cui al precedente art. 5, ultimo comma;
- rilascio delle autorizzazioni alla cattura o all'abbattimento di mammiferi e di uccelli, di cui al precedente art. 27;
- autorizzazione alla cattura della civetta di cui al precedente art. 39.
Art. 45
Delega di funzioni amministrative ai Comuni
E' delegato ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
- la detenzione della selvaggina, di cui al precedente art. 4, esclusi i commi 4 e 10 ;
- la cessione e il commercio della selvaggina di cui al precedente art. 5, escluso l'ultimo comma;
- la salvaguardia dei nidi e la tutela della selvaggina, di cui al precedente art. 9;
- controllo sanitario della selvaggina di cui al precedente art. 12;
- il divieto temporaneo di esercizio venatorio in località interessate da intenso fenomeno turistico, di cui al precedente art. 16, 6 comma.
Art. 46
Disposizioni statutarie applicabili e proposte degli enti locali nel rapporto di delega
Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegatari sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.
Le Province, il Circondario di Rimini ed i Comuni hanno facoltà di avanzare proposte in ordine alle funzioni amministrative riservate alla competenza delle Regioni a norma del precedente art. 15.
Art. 47
Direttive
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.
Le direttive della Giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegatari nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegatari.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 48
Potere sostitutorio
In caso di inerzia degli enti delegatari, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa.
Art. 49
Revoca
La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegatari.
La revoca nei confronti del singolo delegatario è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Art. 50
Definitività degli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate
Gli enti delegatari debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.
Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.
Art. 51
Ripartizione delle funzioni delegate
Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli enti delegatari determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi.
Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Art. 52
Scambio di informazioni
La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 53
Rapporti finanziari
I rapporti finanziari con gli enti delegatari per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge saranno definiti mediante convenzioni approvate dal Consiglio regionale.
Capo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 54
Autorizzazione per la cattura di volatili e di civette
I termini di tempo per la presentazione delle domande per l'autorizzazione alla cattura di volatili e di civette di cui ai precedenti artt. 31 e 39 non si applicano per le concessioni riferite alla stagione venatoria 1978- 1979.
Art. 55
Sanzioni amministrative concernenti il tesserino di caccia controllata
Sono revocate tutte le sanzioni amministrative che dispongono il ritiro, la sospensione o la ritardata concessione del tesserino regionale di caccia controllata, irrogate a norma della legge regionale 13 luglio 1977, n. 34.
Art. 56
Territorio di caccia autogestiti
Fino a quando - a norma dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno - non verrà abrogata la legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5 le disposizioni di cui ai precedenti articoli riferiti ai territori di caccia gestiti da strutture associative istituite ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 Sito esterno, vengono applicate ai territori di caccia autogestita.
Art. 57
Art. 58
Dichiarazione di urgenza della presente legge
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 17 agosto 1978

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