LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. 34
ASSEGNAZIONE DI FONDI AI COMUNI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO, TRASPORTI SCOLASTICI ED ASSISTENZA ESTIVA AI MINORI, IN ATTUAZIONE DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 7 DEL DL 29 DICEMBRE 1977, N. 946 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1978, N. 43
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 114 del 29 agosto 1978
Art. 1
Finalità della legge
La presente legge disciplina l'assegnazione ai Comuni delle somme rispondenti alle funzioni trasferite dalle Regioni ai Comuni, ai sensi del DPR n. 616 del 24 luglio 1977 , in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 7 del DL 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 .
I Comuni esercitano le funzioni cui si riferisce la presente legge secondo la normativa vigente e gli indirizzi generali della Regione, in attesa della legge regionale sul diritto allo studio, da emanarsi entro il 1978, in applicazione dell'art. 45 del DPR n. 616 del 26 luglio 1977 .
In particolare, per ciò che concerne l'erogazione dei fondi, i Comuni adottano gli stessi criteri applicati dalla Regione nell'anno 1977.