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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. 34

ASSEGNAZIONE DI FONDI AI COMUNI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO, TRASPORTI SCOLASTICI ED ASSISTENZA ESTIVA AI MINORI, IN ATTUAZIONE DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 7 DEL DL 29 DICEMBRE 1977, N. 946 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1978, N. 43 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 114 del 29 agosto 1978

Art. 3
Costituzione del fondo regionale per il trasporto scolastico
A partire dall'1 gennaio 1978 è costituito il fondo regionale per il trasporto scolastico. Per l'esercizio finanziario 1978 il fondo è dotato di uno stanziamento pari allo stanziamento previsto per il 1977 sui corrispondenti capitoli di spesa, aumentato della stessa percentuale di incremento disposta per l'anno 1978 sul fondo ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno. Sono soppressi i seguenti capitoli del bilancio 1978: RUBRICA 11a: Trasporti scolastici
Cap. 43750 Contributi per il trasporto dei bambini frequentanti le scuole materne pubbliche L.660.500.000
Cap. 43800 Contributi a titolo di concorso nella spesa per il trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo (elementare e media) L.2.536.320.000
Cap. 43850 Contributi a titolo di concorso nella spesa per il trasporto degli alunni negli istituti di istruzione secondaria di 2 grado e artistica statali L.528.400.000
I fondi relativi resisi disponibili confluiscono nel fondo regionale per il trasporto scolastico che viene istituito in apposito capitolo.
Il fondo regionale per il trasporto scolastico, per consentire un maggiore riequilibrio tra le diverse zone territoriali, viene suddiviso annualmente secondo i seguenti criteri:
- 50% da destinarsi ai Comuni elencati all'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1973, n. 30, classificati montani ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952 n. 991 Sito esterno, modificata dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957 n. 657 Sito esterno;
- 10% da destinarsi ai Comuni sul cui territorio esiste un servizio di trasporto pubblico urbano (Comuni capoluogo e i Comuni di: Rimini, Cesena, Faenza e Imola);
- 40% da destinarsi agli altri Comuni della regione.
La ripartizione del fondo regionale tra i Comuni, nell'ambito delle attribuzioni per fasce territoriali di cui al comma precedente, viene effettuata per il 50% in proporzione al numero degli alunni di scuola materna, dell'obbligo e scuola superiore residenti, che usufruiscono del servizio di trasporto gestito direttamente o indirettamente dai Comuni; per il restante 50%, la ripartizione viene effettuata in proporzione alla superficie territoriale di ogni Comune.
I dati relativi all'utenza devono essere inviati contestualmente alla Regione ed al comitato comprensoriale o comunità montana di appartenenza entro il mese di giugno di ogni anno precedente quello di competenza e riferirsi all'anno scolastico in corso. I comitati comprensoriali e le comunità montane, anche ai fini di una più approfondita conoscenza dei problemi economici e sociali del proprio ambito territoriale e per conseguire il coordinamento della spesa pubblica locale e regionale, effettuano il raffronto dei dati relativi all'utenza del trasporto scolastico ed entro il 30 luglio ne trasmettono alla Regione il quadro riassuntivo distinto per Comune, corredato di motivato parere, qualora riscontrino eventuali incongruenze od errori materiali rispetto ai dati comunali.

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