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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. 34

ASSEGNAZIONE DI FONDI AI COMUNI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO, TRASPORTI SCOLASTICI ED ASSISTENZA ESTIVA AI MINORI, IN ATTUAZIONE DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 7 DEL DL 29 DICEMBRE 1977, N. 946 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1978, N. 43 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 114 del 29 agosto 1978

Art. 4
Costituzione del fondo regionale per le attività estive a favore dei minori
A partire dall'1 gennaio 1978 è costituito il fondo regionale per le attività estive a favore dei minori, in età compresa tra i 3 ed i 14 anni.
Per l'esercizio finanziario 1978 il fondo è dotato di uno stanziamento pari allo stanziamento previsto per il 1977, sui corrispondenti capitoli di spesa, aumentato della stessa percentuale di incremento disposta per l'anno 1978 sul fondo ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno. Sono soppressi i seguenti capitoli del bilancio 1978: 05 PROGRAMMA: Sviluppo delle attività sportive e ricreative RUBRICA 2a: Interventi nelle attività ricreative
Cap. 78800 Contributi nelle spese per l'assistenza estiva ed invernale ai minori sostenute da Istituti, Enti, Associazioni e Comitati (Capitolo 2498 del bilancio del Ministero dell'Interno) L.713.340.000
Cap. 78810 Assegni ad Enti ed Istituti diversi di assistenza per promuovere nuove forme di intervento sociale nei confronti del minore, nonchè tutte quelle iniziative tese a favorire il suo sviluppo psico - fisico culturale e sociale L.792.600.000
I fondi relativi resisi disponibili confluiscono nel fondo regionale per le attività estive dei minori, che viene istituito in apposito capitolo.
Il fondo regionale per le attività estive a favore dei minori, in età compresa tra i 3 e i 14 anni, viene ripartito annualmente tra i Comuni in base ai seguenti criteri:
- il 25% del fondo è ripartito sulla base della popolazione residente in ogni comune in età tra i 3 ed i 14 anni;
- il restante 75% del fondo stesso è ripartito sulla base della popolazione residente, in età compresa tra i 3 ed i 14 anni, che nell'anno di competenza ha fruito effettivamente dei servizi predisposti dal Comune, enti, istituti ed associazioni, a favore dei minori stessi.
Tale dato è documentato con apposita deliberazione della Giunta comunale, da trasmettere alla Regione entro il mese di ottobre dell'anno di competenza.

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