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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1978, n. 34

ASSEGNAZIONE DI FONDI AI COMUNI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO, TRASPORTI SCOLASTICI ED ASSISTENZA ESTIVA AI MINORI, IN ATTUAZIONE DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 7 DEL DL 29 DICEMBRE 1977, N. 946 Sito esterno, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1978, N. 43 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 114 del 29 agosto 1978

Art. 5
Norma transitoria relativa al fondo regionale per il diritto allo studio
Per l'anno 1978 una quota parte del fondo regionale per il diritto allo studio, di cui all'art. 2 della presente legge, pari al 15% del fondo stesso, viene utilizzata direttamente dalla Giunta regionale sia per l'elaborazione di materiale bibliografico informativo di uso collettivo, sia per interventi a carattere straordinario e speciale.
Detti interventi sono effettuati sulla base di criteri di assegnazione stabiliti di volta in volta dalla Giunta regionale e concernono:
- convitti scuola;
- attività ex patronati scolastici;
- assistenza scolastica per i corsi post - elementari
L'utilizzazione della quota parte del fondo di cui al primo comma del presente articolo e la determinazione dei criteri di assegnazione ai Comuni sono assunte con il concorso della competente Commissione del Consiglio regionale.
Tutti gli atti amministrativi già assunti ed entrati in vigore nelle materie attribuite ai Comuni ai sensi del
DPR n. 616 del 24 luglio 1977 Sito esterno ed i cui oneri finanziari facciano carico ai capitoli da sopprimere ai sensi del 2 comma dell'art. 2 della presente legge, restano validi a tutti gli effetti ed i mandati già eventualmente emessi saranno rettificati con riferimento al corrispondente capitolo di nuova istituzione. La spesa autorizzata da tali atti amministrativi è compresa nell'aliquota del 15% dello stanziamento complessivo del fondo che la Regione si riserva di attribuire con interventi a carattere straordinario e speciale di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
Per l'anno 1978, i dati che i Comuni devono inviare alla Regione a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge saranno riferiti all'anno scolastico 1977- 1978 e dovranno pervenire alla Regione entro il mese di agosto 1978.

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